(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'art. 7 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Friuli-Venezia Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale; Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti e' concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attivita' del beneficiario di cui: al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ( G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014); Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 ed in particolare l'art. 14, commi da 7 a 10, che ha stabilito un nuovo regime per la misura introdotta dall'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali); Atteso, in particolare, che in ragione delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7 citato, al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 richiamata, e' previsto che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 per i soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997, sia pari a zero per i primi tre anni e ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno; Atteso altresi' che, in ragione dell'art. 7, comma 2-bis, come introdotto dall'art. 14, comma 9, citato, le riduzioni di aliquota di nuova introduzione si applicano anche ai soggetti passivi gia' costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2 dell'art. 7 richiamato; Atteso che, inoltre, in ragione dell'art. 7, comma 3-bis, come introdotto dall'art. 14, comma 10, citato, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti passivi Irap ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo; Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al medesimo art. 7, comma 1 della citata legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla giunta regionale entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2015, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze di concerto con l'assessore competente in materia di attivita' produttive; Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)» emanato con proprio decreto del 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del presidente della regione 24 giugno 2015, n. 124» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 531 del 29 marzo; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del presidente della regione 24 giugno 2015, n. 124» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA