(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2019).
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 13 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4
(Incentivi per il rafforzamento e il rilancio del la competitivita'
delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in
materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di
turismo), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese richiedenti e
alle reti con soggettivita' giuridica incentivi in conto capitale per
la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge medesima;
Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la
concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di
aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge
regionale 4 aprile 2013, n. 4», emanato con proprio decreto 21 marzo
2014, n. 042/Pres. e successive modifiche;
Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per
la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione
dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con
decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» e ritenuto
di emanarlo;
Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n.
691;
Decreta:
1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per
la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione
dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con
decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» nel testo
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
FEDRIGA