(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2019)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:
(Omissis).
Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l'art. 42 dello statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale) ed in particolare l'art. 55-bis, nel quale si precisa che:
a) le politiche individuate all'art. 55, comma 2, lettera h-bis),
sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola
nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille;
b) la giunta provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare
in particolare per la Scuola nazionale cani guida per ciechi, le
modalita' di assegnazione dei cani guida, nonche' l'organizzazione e
gestione dei corsi di orientamento, mobilita' ed autonomia personale;
Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 21 ottobre
2013, n. 58/R, regolamento per la disciplina delle attivita' della
Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'art. 55-bis
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale);
Richiamate le linee guida nazionali per gli interventi assistiti
con gli animali (IAA) di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/CSR del 25 marzo 2015
e la deliberazione n. 1153 del 30 novembre 2015 con la quale la
giunta regionale ha recepito il suddetto accordo;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 28 marzo 2019;
Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17,
comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio
2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale di
adozione dello schema di regolamento n. 481 dell'8 aprile 2019;
Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare,
espresso nella seduta del 21 maggio 2019;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio
2016, n. 5;
Vista la deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2019, n.
770;
Considerato quanto segue:
1. risulta necessario intervenire sul decreto del Presidente
della giunta regionale n. 58/R/2013 poiche' lo svolgimento delle
attivita' della Scuola nazionale cani guida per ciechi ha evidenziato
alcune criticita': occorre, dunque, da un lato, rendere il testo piu'
conforme alla prassi comportamentale registrata negli ultimi anni,
dall'altro lato aggiornare il contenuto alle nuove disposizioni
nazionali e regionali, garantendo altresi' una formulazione piu'
chiara ed esaustiva;
2. la disciplina relativa agli interventi assistiti con gli
animali (pet-therapy), in particolare, e' stata aggiornata a seguito
dell'adozione delle linee guida nazionali di cui all'accordo tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Balzano n.
60/CSR del 25 marzo 2015: sulla base di tale disciplina gli
interventi assistiti con gli animali non si configurano piu' quali
progetti sperimentali innovativi ma quali servizi ed attivita'
realizzati a regime dalla Scuola;
3. il sistema attraverso il quale la convocazione dei richiedenti
ai corsi di istruzione all'uso del cane guida e' effettuata,
attingendo in uguale misura dalle due graduatorie (una riservata ai
richiedenti per la prima volta un cane guida e l'altra riservata ai
richiedenti gia' assegnatari di cane guida), ha prodotto negli ultimi
anni una rilevante sproporzione tra il numero di richiedenti presenti
in ciascuna delle due graduatorie ed un conseguente incremento dei
tempi di attesa per i richiedenti di una graduatoria rispetto a
quelli dell'altra. Si rende, pertanto, necessario introdurre un nuovo
sistema che sia in grado di garantire costantemente l'equilibrio tra
il numero dei richiedenti presenti nelle due graduatorie;
4. al fine di dare maggiore certezza e chiarezza relativamente ai
requisiti di cui deve essere in possesso il richiedente per
presentare domanda di assegnazione di cane guida, si e' ritenuto
opportuno introdurre il limite massimo di eta' di settantacinque anni
oltre il quale la domanda non puo' essere accettata e, ancora, e'
stato precisato che i requisiti per l'assegnazione del cane guida
devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda
di assegnazione;
5. la previsione del regolamento vigente secondo la quale la
domanda di assegnazione del cane guida, in coerenza con quanto
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978 (secondo il quale i comuni hanno la competenza in
materia di assistenza ai non vedenti), deve essere munita del
nullaosta del comune di residenza del richiedente, ha determinato
notevoli difficolta' per i richiedenti in quanto molto spesso il
comune di residenza o rilascia il nulla osta con tempi lunghi o
addirittura si rifiuta di farlo. Di conseguenza si ritiene opportuno
non vincolare piu' l'accettazione della domanda alla presenza del
nulla osta prevedendo, comunque, di comunicare al comune di residenza
del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda, invitando lo
stesso comune a segnalare alla Scuola eventuali cause ostative
all'assegnazione del cane guida;
6. l'attuale inserimento nelle graduatorie di assegnazione del
richiedente che ha ottenuto parere favorevole con riserva risulta in
contrasto col fatto che il richiedente non puo' essere convocato per
il corso di assegnazione del cane guida fino a che la riserva non e'
stata sciolta, per cui e' opportuno prevedere uno specifico elenco
nel quale dovranno essere inseriti i richiedenti per i quali la
commissione ha espresso parere con riserva;
7. le quattro fattispecie per le quali, ai fini della
convocazione ai corsi di consegna del cane guida, e' prevista una
riserva del 50%, risultano eccessive e non coerenti con la realta'
alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni, pertanto e'
opportuno mantenere tale riserva soltanto per i richiedenti residenti
in Toscana;
8. al fine di garantire la tutela del benessere dei cani di
proprieta' della Regione Toscana oltre che di prevenire eventuali
casi nei quali la Scuola puo' intervenire per ritirare un cane guida
gia' consegnato, a causa di maltrattamenti o mancanza di cure nei
confronti del cane stesso, si introduce un nuovo sistema di
comunicazione con il non vedente assegnatario, per un costante
monitoraggio dello stato di salute del cane;
9. e' stato introdotto l'affidamento dei cani per le attivita'
dimostrative in quanto nel regolamento vigente questa particolare
tipologia di affidamento di un cane di proprieta' della Scuola non
era presente;
10. al fine di dare maggiore certezza alle procedure riguardanti
le richieste per accedere al servizio di educazione e addestramento
dei cani di ausilio per persone con deficit motorio, si prevede che
l'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria dei richiedenti
avvenga con decreto del dirigente responsabile della Scuola a
conclusione dei lavori della specifica commissione;
11. al fine di dare maggiore chiarezza e certezza alle procedure
riguardanti la cessione di cani ritenuti non idonei per le attivita'
della Scuola, l'allegato A del regolamento vigente viene sostituito
integralmente. Si prevede, in particolare, che l'elenco dei volontari
disponibili a prendere in cessione cani esclusi, perche' ritenuti non
idonei, venga approvato, entro il mese di marzo di ogni anno, con
decreto del dirigente responsabile della Scuola, ed ordinato secondo
l'ordine cronologico relativo alla data di presentazione della
richiesta;
Si approva
il presente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente
della giunta regionale n. 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta
regionale n. 58/R/2013 le parole «ed in particolare le modalita' di
assegnazione dei cani guida, l'organizzazione e la gestione dei corsi
di orientamento, mobilita' ed autonomia personale e le attivita' di
selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento» sono
sostituite dalle seguenti: «ed in particolare:
a) le modalita' di assegnazione dei cani guida;
b) l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento,
mobilita' ed autonomia personale;
c) le attivita' di selezione ed educazione dei cuccioli ed il
loro addestramento;
d) le attivita' riguardanti gli interventi assistiti con gli
animali;
e) le attivita' riguardanti l'educazione e l'addestramento di
cani per persone con deficit motorio.».