(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n.
12
1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018,
n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), le
parole: «nel medesimo anno e non sostituite» sono sostituite dalle
seguenti: «nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno
nell'anno 2019».
2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale
n. 12/2018, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «nel 2018».
3. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 3 e 5-bis»;
b) al secondo periodo, le parole: «procedura per il reclutamento»
sono sostituite dalle seguenti: «procedura per la copertura del
posto».
4. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, e'
inserito il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per
cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le
medesime finalita'».