(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell'art. 2-quater
1. Dopo l'art. 2-ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17
(Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del
Difensore civico)), e' inserito i seguente:
«Art. 2-quater (Compiti del difensore civico in qualita' di garante
per l'infanzia e l'adolescenza) - 1. Il difensore civico promuove e
garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini
italiani, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni
internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in
materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n.
176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n.
77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del difensore civico e' ispirata ai seguenti indirizzi:
a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a
favore dei diritti dei minori;
c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e
segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi
diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare,
scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale,
educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie
e ai fenomeni migratoci.
3. Il difensore civico svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni
che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione
della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a
riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo
forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunita'
locali;
b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti
preposti, affinche' sia data piena applicazione alla Convenzione di
New York, di cui alla legge n. 176/1991, su tutto il territorio
regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei
diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti
per superarne e rimuoverne le cause;
c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata
italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita
dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'osservatorio
nazionale per l'infanzia);
d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e
altri soggetti della societa' civile, iniziative per il contrasto, la
prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della
violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitu');
e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le
organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose,
delle comunita' straniere e delle organizzazioni sindacali e di
categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in
particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la
dispersione scolastica e il lavoro minorile;
f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati
all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione
televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di
comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con
il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori
ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture
residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia,
anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione
della maternita' ed infanzia);
h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di
rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni
ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico,
sanitario, abitativo e urbanistico;
i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da
malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della
prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione,
.concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento
ottimale;
j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle
loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle
attivita' delle strutture sanitarie e socio-assistenziali
convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si
trovano ricoverati od ospitati;
k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei
servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di
corsi di cultura e aggiornamento;
l) promuove la formazione delle persone interessate alla
rappresentanza legale dei minori, cosi' come prevista dalle norme del
codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella
Convenzione di Strasburgo di cui alla legge n. 77/2003, nonche' dalla
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati);
m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi
volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche
non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di
indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni
scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e
contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo
della scuola;
p) promuove iniziative nei confronti dei inedia e dell'opinione
pubblica per fare crescere sensibilita' e attenzione collettiva sulla
violenza fra i minori;
q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie
di relazionalita' e interconnessione, anche in collaborazione con la
Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
r) collabora con il Co.Re.Com. all'attivita' di monitoraggio e
di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito
regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i
dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori
e ai modi in cui essa e' percepita;
s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di
informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e
volta a svilupparne la capacita' critica, difenderne i diritti e
tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il
Difensore civico:
a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le
Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e
nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL
Valle d'Aosta, con organismi e autorita' regionali e statali che si
occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorita' giudiziarie
nonche' con gli ordini professionali;
b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con
organismi pubblici e privati.».