(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche in
Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956,
n. 4
1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 novembre
1956, n. 4 (Nonne procedurali per la utilizzazione delle acque
pubbliche in Valle d'Aosta), le parole: «Compete all'assessorato ai
lavori pubblici provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «Il
dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione
del demanio idrico provvede».