(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana - parte I - n. 54 del 23 ottobre 2020) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge persegue le seguenti finalita': 
    a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della  salute  e
del  risparmio,  come  sancito  dagli  articoli   32   e   47   della
Costituzione, e gli interessi della  collettivita',  contrastando  la
diffusione  del  disturbo  da  gioco  d'azzardo   (DGA),   anche   se
autorizzato, salvaguardando le fasce di  popolazione  piu'  deboli  e
maggiormente vulnerabili e curando  il  trattamento  ed  il  recupero
delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie; 
    b) contenere l'impatto negativo  delle  attivita'  connesse  alla
pratica del disturbo da gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla
viabilita', sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio; 
    c) contrastare l'esercizio abusivo delle attivita' di raccolta di
gioco. 
  2. Ai fini dell'applicazione della  presente  legge,  per  sale  da
gioco  si  intendono   tutti   i   locali   adibiti   prevalentemente
all'attivita' del gioco con vincita in denaro praticato mediante  gli
apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773   e   successive
modificazioni. 
  3. Ai sensi e per gli effetti  della  presente  legge,  per  luoghi
sensibili si intendono: 
    a) gli istituti scolastici di ogni ordine  e  grado,  incluse  le
universita' ed ogni altra struttura formativa; 
    b) i luoghi di culto; 
    c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate
all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti  da
qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di  disagio
sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; 
    d) i luoghi  di  aggregazione  giovanile,  inclusi  gli  impianti
sportivi; 
    e) le caserme; 
    f) i centri di aggregazione di anziani; 
    g) i cimiteri e le camere mortuarie. 
  4. I comuni con apposito  regolamento  possono  indicare  ulteriori
siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle  caratteristiche
del territorio comunale. 
  5. I comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri  strumenti
di pianificazione, gli elementi architettonici  e  strutturali  delle
sale da gioco e degli spazi per il gioco e  le  relative  pertinenze,
tenuto  conto  del  contesto  urbano,  della  sicurezza  nonche'  dei
problemi connessi alla viabilita' e all'inquinamento acustico. 
  6. I comuni possono contingentare il numero  delle  sale  da  gioco
esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del  numero  di
sale  gioco  non  potra'   avere   effetto   retroattivo   e   dovra'
salvaguardare le attivita' gia' esistenti. 
  7. La diagnosi o la valutazione del soggetto affetto  da  DGA  o  a
rischio, requisito per la presa in carico da parte  dei  servizi  del
sistema socio-sanitario, e' formulata dai servizi per  le  dipendenze
patologiche delle ASP e dai loro coordinamenti.