(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 54 del 23 ottobre 2020) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettivita', contrastando la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), anche se autorizzato, salvaguardando le fasce di popolazione piu' deboli e maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie; b) contenere l'impatto negativo delle attivita' connesse alla pratica del disturbo da gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilita', sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio; c) contrastare l'esercizio abusivo delle attivita' di raccolta di gioco. 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per sale da gioco si intendono tutti i locali adibiti prevalentemente all'attivita' del gioco con vincita in denaro praticato mediante gli apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. 3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi sensibili si intendono: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le universita' ed ogni altra struttura formativa; b) i luoghi di culto; c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; e) le caserme; f) i centri di aggregazione di anziani; g) i cimiteri e le camere mortuarie. 4. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale. 5. I comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici e strutturali delle sale da gioco e degli spazi per il gioco e le relative pertinenze, tenuto conto del contesto urbano, della sicurezza nonche' dei problemi connessi alla viabilita' e all'inquinamento acustico. 6. I comuni possono contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del numero di sale gioco non potra' avere effetto retroattivo e dovra' salvaguardare le attivita' gia' esistenti. 7. La diagnosi o la valutazione del soggetto affetto da DGA o a rischio, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema socio-sanitario, e' formulata dai servizi per le dipendenze patologiche delle ASP e dai loro coordinamenti.