(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
                      n. 29 del 19 marzo 2020) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                             ha adottato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al capo IV del titolo VI 
          del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 
 
  1. L'art. 181 del capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6
settembre 2002 n. 1 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 181 (Accesso alla dirigenza). - 1. In attuazione  dell'art.
16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei
fabbisogni di personale di cui all'art. 202 del presente  regolamento
regionale e fermi restando, relativamente alle modalita'  di  accesso
all'impiego regionale, i requisiti  generali  indicati  dal  punto  2
dell'Allegato "O", la copertura dei  posti  vacanti  nella  qualifica
dirigenziale nell'amministrazione  regionale  avviene  esclusivamente
mediante concorso per esami o per titoli ed esami, al  quale  possono
partecipare: 
      a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti
del diploma di laurea  attinente  al  posto  messo  a  concorso,  che
abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio  in   posizioni
funzionali per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea; 
      b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti
e strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, muniti del diploma di laurea  attinente  al
posto messo a concorso, che abbiano svolto per  almeno  due  anni  le
funzioni dirigenziali; 
      c) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea  attinente
al posto messo a concorso, abbiano ricoperto  incarichi  dirigenziali
in amministrazioni pubbliche per un periodo non  inferiore  a  cinque
anni; 
      d) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea  attinente
al posto messo a concorso, abbiano ricoperto  incarichi  dirigenziali
in strutture private per almeno cinque anni; 
      e) i soggetti muniti del diploma di laurea attinente  al  posto
messo a concorso, nonche' di uno dei seguenti titoli post-laurea: 
        1)  diploma  di  specializzazione  in  una  delle  discipline
oggetto delle prove scritte previste dal bando; 
        2) dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle
prove scritte previste dal bando; 
        3) altro titolo post-universitario in  una  delle  discipline
oggetto delle prove scritte previste dal bando, conseguito a  seguito
di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di esame
finale, rilasciato da istituti  universitari  italiani  o  stranieri,
pubblici o privati, gia' riconosciuti alla data di pubblicazione  del
bando di concorso. 
    2. Nell'ambito della programmazione  annuale  del  fabbisogno  di
personale di cui all'art. 202 del presente regolamento, sono definite
le  percentuali  dei  posti  da  ricoprire  attraverso  ogni  singola
procedura di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3,
comma 2, del decreto del presidente della Repubblica del 24 settembre
2004, n. 272. 
    3. La direzione regionale  competente  in  materia  di  personale
bandisce i concorsi di cui al comma 1. 
    4. Le procedure concorsuali devono  essere  ultimate  entro  nove
mesi dalla prima prova scritta. 
    5. Le modalita' di  svolgimento  delle  selezioni  sono  definite
nell'allegato «L». 
    6. Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino  al
conferimento del primo  incarico,  spetta  il  trattamento  economico
appositamente  determinato  in  sede  di  contrattazione  integrativa
decentrata. 
    7.  Le  graduatorie  finali  dei  concorsi  sono  pubblicate  nel
Bollettino Ufficiale della Regione  Lazio  e  rese  consultabili  via
internet.» 
  2. All'art. 183 del capo IV del titolo VI del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1, le parole «di cui agli articoli 210 e 211 per
le parti non incompatibili» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
all'art. 205-bis.».