(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana (parte I) n. 24 del 4 giugno 2021 (n. 32) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. La Regione promuove e tutela le localita' montane e le  relative
aree sciabili in ragione della loro valenza in  termini  di  sviluppo
economico e culturale, di coesione sociale e  territoriale,  sostiene
altresi'  la  pratica  dello  sci   e   di   ogni   altra   attivita'
ludico-sportiva  e  ricreativa,  invernale  o  estiva,  che  utilizzi
impianti e tracciati destinati all'attivita' sciistica. 
  2. La presente legge disciplina la gestione e  la  fruizione  delle
aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo delle attivita'
economiche nelle localita' montane e  alla  sicurezza  degli  utenti.
Disciplina  altresi'  la  riqualificazione  e  la   razionalizzazione
dell'uso delle aree sciabili, garantendo la salvaguardia ambientale e
paesaggistica nonche' la riduzione del consumo del suolo.