(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 24 del 4 giugno 2021 (n. 32) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. La Regione promuove e tutela le localita' montane e le relative aree sciabili in ragione della loro valenza in termini di sviluppo economico e culturale, di coesione sociale e territoriale, sostiene altresi' la pratica dello sci e di ogni altra attivita' ludico-sportiva e ricreativa, invernale o estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attivita' sciistica. 2. La presente legge disciplina la gestione e la fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane e alla sicurezza degli utenti. Disciplina altresi' la riqualificazione e la razionalizzazione dell'uso delle aree sciabili, garantendo la salvaguardia ambientale e paesaggistica nonche' la riduzione del consumo del suolo.