(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 24 dicembre 2021) 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta 
 
  1. Nelle more della riorganizzazione delle ex province regionali in
ordine alle funzioni e agli organi elettivi, alla legge  regionale  4
agosto 2015, n. 15  e  successive  modificazioni  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dell'art. 6 ed  al  comma  7  dell'art.  14-bis  le
parole «nel  turno  elettorale  da  svolgersi  nell'anno  2021»  sono
sostituite dalle parole «nel turno elettorale ordinario da' svolgersi
nell'anno 2022»; 
    b) L'art. 51 e' sostituito dal seguente: «Art.  51  (Disposizioni
transitorie). - 1. Nelle  more  dell'insediamento  degli  organi  dei
liberi  consorzi  comunali  e  dei  consigli  metropolitani   nonche'
dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e  comunque
non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni  di  presidente  del  libero
consorzio comunale continuano ad  essere  svolte  da  un  commissario
straordinario  nominato  ai  sensi  dell'art.  145   dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione  siciliana,  approvato
con  la  legge  regionale  15  marzo  1963,  n.   16   e   successive
modificazioni, mentre le funzioni del consiglio del libero  consorzio
comunale di cui al comma 2 dell'art. 7-bis  e  quelle  del  consiglio
metropolitano  di  cui  al  comma  2  dell'art.  14-bis  sono  svolte
rispettivamente dall'assemblea del libero consorzio comunale e  dalla
conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il  ruolo
di organi di indirizzo politico e  di  controllo  dell'ente  di  area
vasta. 
    2. Al fine dell'attuazione del comma 1,  l'Assemblea  del  libero
consorzio  comunale  e  la  conferenza  metropolitana   adottano   un
regolamento  provvisorio  che  stabilisce  le  maggioranze   per   le
deliberazioni, sulla base di criteri  di  ponderazione  in  relazione
alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.». 
  2. Le elezioni dei consigli metropolitani di cui  all'art.  14-bis,
comma 7, terzo  periodo,  della  legge  regionale  n.  15/2015,  come
modificato dal1a lettera a) del comma 1, sono indette dai  rispettivi
sindaci  metropolitani  con  decreto  da  emanarsi   non   oltre   il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello  della  votazione  e  si
svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e
dei consigli dei liberi consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2,
secondo periodo, della medesima  legge  regionale  n.  15/2015,  come
modificato dalla lettera a) del comma 1. 
  3. Alle elezioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 4  della  legge  regionale  l7  febbraio
2021, n. 5. 
  4. Le assemblee  dei  liberi  consorzi  comunali  e  le  conferenze
metropolitane, qualora non gia' costituite, si insediano entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.