(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 13 del 25 marzo 2022 (n. 14)) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole «compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche» sono sostituite dalle parole «che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici»; b) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) la manutenzione ordinaria di strade poderali;»; c) la lettera l) e' abrogata; d) alla lettera m), le parole «, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui» sono abrogate; e) alla lettera p), le parole «e di nuova costruzione» sono abrogate; f) la lettera s) e' abrogata; g) alla lettera aa), dopo la parola «rinnovabili» sono aggiunte le parole «purche' non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici,»; h) la lettera af) e' sostituita dalla seguente: «af) collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.». 2. All'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali;»; b) la lettera h) e' abrogata; c) alla lettera i), le parole «e di nuova costruzione» sono soppresse; d) la lettera l) e' abrogata; e) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.»; f) il comma 7 e' abrogato.