(Pubblicata nel Suppl. ord. alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
          Siciliana (p.I) n. 13 del 25 marzo 2022 (n. 14)) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 3 della legge regionale 
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 
 
  1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b),  le  parole  «compresa  la  realizzazione  di
ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti  vie
e piazze pubbliche» sono sostituite dalle parole «che non  comportino
la realizzazione  di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
alterino la sagoma degli edifici»; 
    b)  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «h)   la
manutenzione ordinaria di strade poderali;»; 
    c) la lettera l) e' abrogata; 
    d) alla lettera m), le parole «, ivi compresi i vasconi in  terra
battuta per usi irrigui» sono abrogate; 
    e) alla lettera p), le  parole  «e  di  nuova  costruzione»  sono
abrogate; 
    f) la lettera s) e' abrogata; 
    g) alla lettera aa), dopo la parola «rinnovabili»  sono  aggiunte
le parole «purche' non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto
esteriore degli edifici,»; 
    h) la lettera af) e' sostituita dalla seguente: «af) collocazione
di piscine pertinenziali prefabbricate fuori  terra,  realizzate  con
materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento  del
volume dell'edificio e comunque di  volumetria  non  superiore  a  90
mc.». 
  2. All'art.  3,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  16/2016  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «g)   la
manutenzione ordinaria di strade interpoderali;»; 
    b) la lettera h) e' abrogata; 
    c) alla lettera i), le  parole  «e  di  nuova  costruzione»  sono
soppresse; 
    d) la lettera l) e' abrogata; 
    e) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) i sistemi  per
la produzione e l'autoconsumo  di  energia  da  fonti  rinnovabili  a
servizio degli edifici, che non alterino  la  volumetria  complessiva
degli stessi, da realizzare  all'interno  della  zona  A  di  cui  al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone  sottoposte
a vincolo paesaggistico nei casi e  nei  limiti  previsti  dai  piani
paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute  nel
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni  ed  ai
sensi del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  e  successive
modificazioni.»; 
    f) il comma 7 e' abrogato.