(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 44 alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione siciliana - Parte I - n. 56 del 16 dicembre 2022). 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Autorizzazioni di spesa 
 
  1. Al fine di contrastare  gli  effetti  derivanti  dall'«emergenza
bollette» e di garantire la continuita'  dei  servizi  erogati  dagli
enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali  e  della
funzione  pubblica  e'  autorizzato  a  concedere,  per   l'esercizio
finanziario 2022, un contributo pari a 48.000  migliaia  di  euro  in
favore dei comuni, da ripartire in base  alla  popolazione  (Missione
18, programma 1), e un contributo pari a 4.000 migliaia  di  euro  in
favore dei liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane,  da
ripartire per il 40% in base alla popolazione e per il 60% in base al
numero delle classi scolastiche (Missione 18, programma 1).  A  quota
parte degli oneri di cui al presente comma,  per  l'importo  di  euro
2.819.960,31,  si  provvede  mediante  riduzione  della  Missione  1,
programma 10, capitolo 108001 e, per l'importo di 30.000 migliaia  di
euro,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  del  Titolo   1,
tipologia 101, capitolo 1218. 
  2. Limitatamente alle risorse finanziarie di cui  al  comma  1  gli
enti locali, per  l'esercizio  finanziario  2022,  possono  procedere
all'approvazione di variazioni al bilancio di previsione  finanziario
fino al 31 dicembre 2022, in deroga al termine  di  cui  al  comma  3
dell'art. 175 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni. 
  3. La quota per l'anno 2022 dell'autorizzazione  di  spesa  per  le
finalita' di cui al comma 4 dell'art. 15  della  legge  regionale  14
maggio  2009,  n.  6  e  successive  modificazioni  e'   incrementata
dell'importo di 29.000 migliaia di euro (Missione  1,  programma  11,
capitolo 511603). Agli oneri di cui al  presente  comma  si  provvede
mediante riduzione della Missione 20, programma 3, capitolo 613950. 
  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma  102,  della
legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e' ridotta dell'importo di euro
2.503.286,50 (Missione 16, programma 1, capitolo 144146). 
  5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1  dell'art.  17,
commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio  2022,  n.  13,  per  le
finalita' di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono variate per
l'esercizio finanziario 2022  degli  importi  a  fianco  di  ciascuna
indicati, cui si fa fronte, per gli oneri di cui  alla  Missione  16,
programma 1, capitolo 146518, con parte della  riduzione  operata  al
comma 4 e, per gli  oneri  di  cui  alla  Missione  9,  programma  5,
capitolo  550801,  mediante   riduzione   di   pari   importo   dello
stanziamento di cui alla Missione 1, programma 8, capitolo 215702. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  6. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella  1  dell'art.  17,
comma 3, della legge regionale n. 13/2022, per le  finalita'  di  cui
alla sotto indicata  legge  regionale,  e'  variata  per  l'esercizio
finanziario 2022 dell'importo a fianco alla stessa indicato,  cui  si
fa fronte con riduzione di pari importo della Missione  8,  programma
1, capitolo 446514: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  7. Per le finalita' dei commi  2  e  8  dell'art.  47  della  legge
regionale  7  maggio  2015,  n.  9  e  successive  modificazioni   e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore  spesa  di
1.000 migliaia di euro (Missione 16, programma 1,  capitolo  156604),
cui si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4. 
  8. All'art. 13 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma  102
e' aggiunto il seguente: 
    «102-bis. E' altresi' autorizzata la spesa di 1.000  migliaia  di
euro per il perseguimento  delle  finalita'  previste  dall'art.  126
della legge 23  dicembre  2000,  n.  32  e  successive  modificazioni
(Missione 16, programma 1, capitolo 142519) nonche' la spesa  di  200
migliaia di euro (Missione 16, programma 1)  per  l'effettuazione  di
studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.». 
  Agli oneri discendenti dal presente comma si fa  fronte  con  parte
della riduzione operata al comma 4. 
  9. Per le finalita' di cui al comma 19  dell'art.  13  della  legge
regionale n. 16/2022, e'  autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
2022, l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 1, programma
11,  capitolo  216529).  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
riduzione di pari  importo,  per  l'esercizio  finanziario  medesimo,
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70  dell'art.  13  della
legge regionale  n.  13/2022  (Missione  16,  programma  1,  capitolo
143336).