(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 56 del 16 dicembre 2022). L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazioni di spesa 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'«emergenza bollette» e di garantire la continuita' dei servizi erogati dagli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e' autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 48.000 migliaia di euro in favore dei comuni, da ripartire in base alla popolazione (Missione 18, programma 1), e un contributo pari a 4.000 migliaia di euro in favore dei liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane, da ripartire per il 40% in base alla popolazione e per il 60% in base al numero delle classi scolastiche (Missione 18, programma 1). A quota parte degli oneri di cui al presente comma, per l'importo di euro 2.819.960,31, si provvede mediante riduzione della Missione 1, programma 10, capitolo 108001 e, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate del Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218. 2. Limitatamente alle risorse finanziarie di cui al comma 1 gli enti locali, per l'esercizio finanziario 2022, possono procedere all'approvazione di variazioni al bilancio di previsione finanziario fino al 31 dicembre 2022, in deroga al termine di cui al comma 3 dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 3. La quota per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni e' incrementata dell'importo di 29.000 migliaia di euro (Missione 1, programma 11, capitolo 511603). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della Missione 20, programma 3, capitolo 613950. 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 102, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e' ridotta dell'importo di euro 2.503.286,50 (Missione 16, programma 1, capitolo 144146). 5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, per le finalita' di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati, cui si fa fronte, per gli oneri di cui alla Missione 16, programma 1, capitolo 146518, con parte della riduzione operata al comma 4 e, per gli oneri di cui alla Missione 9, programma 5, capitolo 550801, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla Missione 1, programma 8, capitolo 215702. Parte di provvedimento in formato grafico 6. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 13/2022, per le finalita' di cui alla sotto indicata legge regionale, e' variata per l'esercizio finanziario 2022 dell'importo a fianco alla stessa indicato, cui si fa fronte con riduzione di pari importo della Missione 8, programma 1, capitolo 446514: Parte di provvedimento in formato grafico 7. Per le finalita' dei commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, programma 1, capitolo 156604), cui si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4. 8. All'art. 13 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 102 e' aggiunto il seguente: «102-bis. E' altresi' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, programma 1, capitolo 142519) nonche' la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.». Agli oneri discendenti dal presente comma si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4. 9. Per le finalita' di cui al comma 19 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2022, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 1, programma 11, capitolo 216529). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 16, programma 1, capitolo 143336).