(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                    I - n. 7 del 3 febbraio 2024) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
Contributi straordinari per acquisto di scuola bus, per interventi di
  manutenzione e per la promozione di attivita' culturali, sociali  e
  formative. 
 
  1.  L'Assessorato  regionale  dell'istruzione  e  della  formazione
professionale, per l'esercizio finanziario 2024,  e'  autorizzato  ad
erogare un contributo straordinario di 1.067 migliaia di euro. 
  2. Le somme di cui al comma  1  sono  attribuite  quali  contributi
straordinari ai beneficiari  nella  misura  e  per  le  finalita'  di
seguito indicate: 
    a) ai comuni di S. Alessio Siculo (ME), di  Acquedolci  (ME),  di
Sant'Agata di Militello (ME), di Sant'Angelo di Brolo (ME), di  Menfi
(AG) e di Raffadali (AG),  euro  465.600,00,  da  dividere  in  parti
uguali, per l'acquisto di uno scuolabus a comune; 
    b) al comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME),  97  migliaia  di
euro, per progetti sulla pubblica istruzione volti alla  legalita'  e
all'educazione civica; 
    c) all'Associazione Sicilia Sviluppo ETS, 97  migliaia  di  euro,
per  sostenere  lo  sviluppo  delle  ordinarie  attivita'  sociali  e
formative; 
    d)  al  comune  di  Paceco  (TP),   euro   155.200,00,   per   la
ristrutturazione, la sistemazione degli impianti e per  l'adeguamento
della scuola elementare «Giovanni XXIII»; 
    e) al comune di Capaci (PA), euro 155.200,00, per  interventi  di
manutenzione straordinaria e acquisto di arredi nelle scuole e  nelle
palestre; 
    f) al circolo didattico di Zafferana Etnea (CT), 97  migliaia  di
euro, per interventi  di  ristrutturazione  di  aule  e  del  cortile
esterno. 
  3. Con decreti dei dirigenti generali  del  dipartimento  regionale
dell'istruzione, dell'universita' e del diritto  allo  studio  e  del
dipartimento regionale della formazione professionale e del dirigente
dell'Ufficio speciale per  l'edilizia  scolastica  ed  universitaria,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono disciplinate le modalita' di erogazione dei contributi di
cui al presente articolo.