(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 144 del 13 maggio 2024) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con lo Statuto e nel quadro di attuazione della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive), persegue strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilita' o di svantaggio sociale o economico. 2. Ai fini di cui al comma 1 la regione opera in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le universita', i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l'associazionismo sportivo, le societa' sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell'attuazione della presente legge la regione assume a riferimento la Carta Etica dello Sport, approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 8 marzo 2022, n. 73 (l.r. n. 8 del 2017 - art. 2, comma 3 - Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2017.