(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Emilia-Romagna -
  Parte prima - n. 144 del 13 maggio 2024) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza  con  lo  Statuto  e  nel
quadro di attuazione della legge  regionale  31  maggio  2017,  n.  8
(Norme per la promozione e lo  sviluppo  delle  attivita'  motorie  e
sportive),  persegue  strategie  e  azioni   dirette   a   rafforzare
ulteriormente le condizioni necessarie a garantire  il  diritto  alla
partecipazione alla pratica  sportiva  e  a  contrastare  l'abbandono
sportivo in particolare da parte degli  adolescenti,  dei  giovani  e
delle persone in condizioni di fragilita' o di svantaggio  sociale  o
economico. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 la regione opera in collaborazione con
gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e  il
Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le
discipline sportive associate, gli enti di  promozione  sportiva,  le
istituzioni scolastiche, le universita', i soggetti  accreditati  per
la gestione della formazione  professionale,  le  agenzie  educative,
l'associazionismo sportivo, le societa' sportive dilettantistiche,  i
servizi  sociali  territoriali  nonche'  altri  soggetti  pubblici  e
privati interessati. 
  3.  Nell'attuazione  della  presente  legge  la  regione  assume  a
riferimento la Carta Etica dello Sport, approvata  con  deliberazione
dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 8 marzo  2022,  n.  73
(l.r. n. 8 del 2017 - art. 2, comma 3 - Carta Etica dello Sport della
Regione Emilia-Romagna), ai sensi dell'art. 2, comma 3,  della  legge
regionale n. 8 del 2017.