(Pubblicata nel  Supplemento  n.  5  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2025, n. 25 - Sez. Gen.) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica del capo 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Norme generali» 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 1  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  le  parole:  «nonche'   in
attuazione dei principi fondamentali e degli obiettivi  previsti  dal
piano di sviluppo e coordinamento territoriale  approvato  con  legge
provinciale 18 gennaio 1995, n.  3»  sono  sostituite  dalle  parole:
«nonche' in attuazione degli strumenti di  pianificazione  strategica
in vigore». 
  2. Nel testo tedesco del numero 2) della lettera  C)  del  comma  1
dell'art. 2 della legge  provinciale  17  dicembre  1998,  n.  13,  e
successive modifiche, dopo la parola: «Staatsgesetzen» sono  inserite
le parole: «vorgesehenen Fällen.». 
  3. La lettera E4) del comma 1 dell'art. 2 della  legge  provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «E4) La concessione di  contributi  a  fondo  perduto  a  persone
richiedenti singole o associate in cooperative per la  costruzione  o
l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario.» 
  4. La lettera F4) del comma 1 dell'art. 2 della  legge  provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «F4) La concessione di  contributi  a  fondo  perduto  a  persone
richiedenti singole per il recupero di abitazioni per  il  fabbisogno
abitativo primario.» 
  5. Il punto 2 della lettera H) del comma 1 dell'art. 2 della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «2)  la  concessione  di  finanziamenti  e  contributi  in  conto
capitale ai comuni, all'IPES o a enti pubblici o privati senza  scopo
di lucro;» 
  6. Nella lettera L) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «,  anche
se adibiti a centri o istituti  residenziali  per  l'assistenza  alle
persone in situazione di handicap,» sono stralciate. 
  Nel testo italiano della suddetta  lettera  L)  le  parole:  «della
persona in situazione di  handicap»  sono  sostituite  dalle  parole:
«della persona con disabilita'». 
  7. La lettera P) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati senza
scopo di lucro che si impegnano a realizzare e mettere a disposizione
spazi abitativi secondo le disposizioni della presente legge.» 
  8.  Nella  lettera  Q2)  del  comma  1  dell'art.  2  della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  e  successive  modifiche,  sono
soppresse le parole: «sul modello del risparmio edilizio». 
  9. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Si  prescinde  dall'approvazione  del  programma  annuale
degli interventi, cosi' come da ulteriori deliberazioni della  Giunta
provinciale per la ripartizione dei mezzi finanziari  destinati  alle
agevolazioni edilizie, qualora la trattazione delle domande  relative
a tutte  le  categorie  di  intervento  di  cui  all'art.  2  risulti
possibile senza limitazioni. 
  10. Nel comma 2 dell'art. 7 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998,  n.  13,  le  parole:  «Con  regolamento  di  esecuzione»  sono
sostituite   dalle   parole:   «Con   deliberazione   della    Giunta
provinciale». 
  11. Il comma 3 dell'art. 7  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «3. Per quanto non diversamente disposto, il canone di  locazione
per le abitazioni costruite, acquistate o recuperate con agevolazioni
edilizie provinciali non puo' essere superiore al quattro  per  cento
del valore convenzionale dell'abitazione. I criteri  per  il  calcolo
del valore convenzionale e del canone  di  locazione  dell'abitazione
sono  disciplinati  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  e
possono prevedere una differenziazione territoriale  dei  valori.  La
deliberazione viene emanata dalla Giunta provinciale previo  rilascio
di un parere non vincolante da parte  della  commissione  legislativa
competente. La commissione legislativa  deve  trasmettere  il  parere
entro venti giorni; qualora il parere  non  dovesse  pervenire  entro
tale termine, si potra' prescindere da esso. Il canone  di  locazione
cosi' determinato e' denominato "canone provinciale".»