(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2025, n. 25 - Sez. Gen.)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica del capo 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Norme generali»
1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «nonche' in
attuazione dei principi fondamentali e degli obiettivi previsti dal
piano di sviluppo e coordinamento territoriale approvato con legge
provinciale 18 gennaio 1995, n. 3» sono sostituite dalle parole:
«nonche' in attuazione degli strumenti di pianificazione strategica
in vigore».
2. Nel testo tedesco del numero 2) della lettera C) del comma 1
dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive modifiche, dopo la parola: «Staatsgesetzen» sono inserite
le parole: «vorgesehenen Fällen.».
3. La lettera E4) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
«E4) La concessione di contributi a fondo perduto a persone
richiedenti singole o associate in cooperative per la costruzione o
l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario.»
4. La lettera F4) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
«F4) La concessione di contributi a fondo perduto a persone
richiedenti singole per il recupero di abitazioni per il fabbisogno
abitativo primario.»
5. Il punto 2 della lettera H) del comma 1 dell'art. 2 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto
capitale ai comuni, all'IPES o a enti pubblici o privati senza scopo
di lucro;»
6. Nella lettera L) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «, anche
se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap,» sono stralciate.
Nel testo italiano della suddetta lettera L) le parole: «della
persona in situazione di handicap» sono sostituite dalle parole:
«della persona con disabilita'».
7. La lettera P) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
«P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati senza
scopo di lucro che si impegnano a realizzare e mettere a disposizione
spazi abitativi secondo le disposizioni della presente legge.»
8. Nella lettera Q2) del comma 1 dell'art. 2 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono
soppresse le parole: «sul modello del risparmio edilizio».
9. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Si prescinde dall'approvazione del programma annuale
degli interventi, cosi' come da ulteriori deliberazioni della Giunta
provinciale per la ripartizione dei mezzi finanziari destinati alle
agevolazioni edilizie, qualora la trattazione delle domande relative
a tutte le categorie di intervento di cui all'art. 2 risulti
possibile senza limitazioni.
10. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, le parole: «Con regolamento di esecuzione» sono
sostituite dalle parole: «Con deliberazione della Giunta
provinciale».
11. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«3. Per quanto non diversamente disposto, il canone di locazione
per le abitazioni costruite, acquistate o recuperate con agevolazioni
edilizie provinciali non puo' essere superiore al quattro per cento
del valore convenzionale dell'abitazione. I criteri per il calcolo
del valore convenzionale e del canone di locazione dell'abitazione
sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale e
possono prevedere una differenziazione territoriale dei valori. La
deliberazione viene emanata dalla Giunta provinciale previo rilascio
di un parere non vincolante da parte della commissione legislativa
competente. La commissione legislativa deve trasmettere il parere
entro venti giorni; qualora il parere non dovesse pervenire entro
tale termine, si potra' prescindere da esso. Il canone di locazione
cosi' determinato e' denominato "canone provinciale".»