(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta n. 20 del 22 aprile 2025)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali in favore delle
microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), operanti sul
territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e
dell'acquacoltura, e dei soggetti proprietari di fondi agricoli,
ancorche' non titolari o conduttori di impresa agricola, per la
compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica, protetta e non
protetta, al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni
vegetali, nonche' per l'adozione delle misure di prevenzione dei
medesimi danni, in un'ottica di aumentare e migliorare la coesistenza
tra le attivita' agricole di montagna e la fauna selvatica.
2. Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione di cui
al comma 1 sono concessi alle PMI di cui al medesimo comma ai sensi e
nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti
di Stato.