(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 20 del 22 aprile 2025) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali in favore delle
microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), operanti sul
territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e
dell'acquacoltura, e dei  soggetti  proprietari  di  fondi  agricoli,
ancorche' non titolari o  conduttori  di  impresa  agricola,  per  la
compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica, protetta e non
protetta,  al  patrimonio  zootecnico  e  ittico  e  alle  produzioni
vegetali, nonche' per l'adozione  delle  misure  di  prevenzione  dei
medesimi danni, in un'ottica di aumentare e migliorare la coesistenza
tra le attivita' agricole di montagna e la fauna selvatica. 
  2. Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione  di  cui
al comma 1 sono concessi alle PMI di cui al medesimo comma ai sensi e
nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia  di  aiuti
di Stato.