(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n. 54
                         del 28 agosto 2025) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), ed o), dello Statuto; 
  Vista la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale), ed in particolare gli articoli 119 e 154; 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela
dell'acqua dall'inquinamento), ed in particolare gli articoli 8 e 9; 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica Toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
n. 25/1998, n. 61/2007,  n.  20/2006,  n.  30/2005,  n.  91/1998,  n.
35/2011 e n. 14/2007); 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995,  l.r.  n.  65/1997,
l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n.  20  «Norme  per  la  tutela
delle acque dall'inquinamento»); 
  Visti i pareri favorevoli espressi dal  Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 27 giugno 2025 sulle proposte di legge n. 311
e n. 317 recanti modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali  n.
35/2015 e n. 69/2011; 
  Considerato quanto segue: 
    Per quanto concerne il Capo I - Disposizioni in materia di cave: 
      1. la gestione delle acque meteoriche dilavanti  connesse  alle
attivita' estrattive e' disciplinata  dal  combinato  disposto  delle
disposizioni di cui alla l.r. n. 20/2006 e al  regolamento  regionale
n. 46/R/2008; 
      2. e' necessario rendere sostenibili gli impatti derivanti  dal
complesso delle attivita'  estrattive,  con  particolare  riferimento
alla tutela dei punti di prelievo delle acque grezze  superficiali  e
sotterranee da sottoporre a potabilizzazione da  parte  del  servizio
idrico integrato; 
      3.  e'  quindi  necessario   precisare   meglio   i   contenuti
prescrittivi a tutela dell'ambiente previsti negli atti autorizzativi
delle attivita' di estrazione e  le  connesse  disposizioni  relative
alla decadenza dell'autorizzazione; 
      4. l'impatto  del  complesso  delle  attivita'  estrattive  del
comprensorio apuo-versiliese determina maggiori oneri  a  carico  del
servizio idrico integrato, prodotti da un aggravamento  del  processo
di potabilizzazione delle acque grezze prelevate dai corpi idrici del
comprensorio; 
      5. al momento, i maggiori  oneri  ricadono  integramente  sulla
tariffa  del  servizio  idrico  integrato  posta   a   carico   della
generalita' degli utenti; 
      6. sulla base del principio «Chi inquina  paga»  e'  necessario
vincolare una quota del contributo di  concessione  per  l'estrazione
dei materiali lapidei, di cui alla l.r. n.  35/2015,  per  coprire  i
maggiori oneri finanziari che sopporta il gestore del servizio idrico
integrato per la potabilizzazione nel comprensorio apuo-versiliese di
cui all'art. 40-ter della medesima legge regionale; 
      7.  gli  oneri  aggiuntivi  sul  gestore  del  servizio  idrico
integrato, che si determinano nel distretto  apuo-versiliese  per  il
sistema di potabilizzazione delle acque captate,  saranno  compensati
dal contributo a valere sulle tasse di concessione  per  l'estrazione
dei materiali lapidei, che i comuni sono tenuti a versare al  gestore
a seguito delle disposizioni della presente legge; 
      8. in riferimento ad  altro  aspetto  trattato  dalla  presente
legge, si rileva  come,  attualmente,  la  l.r.  n.  35/2015  preveda
disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale  da  taglio
nel sistema produttivo della filiera  locale  -  con  il  conseguente
incentivo  a   generare   un   impatto   positivo   sull'occupazione,
sull'ambiente e sulle infrastrutture - esclusivamente in  riferimento
all'attivita'  estrattiva  esercitata  sui   beni   appartenenti   al
patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione
delle convenzioni di cui all'art. 38, commi  5  e  6  della  medesima
legge; 
      9. la stipula di tali convenzioni, che  hanno  quale  contenuto
uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare  le
fasi di lavorazione e di trasformazione  dei  minerali  estratti  nel
sistema produttivo locale,  hanno  rappresentato,  per  le  attivita'
estrattive  il  cui  termine  era  in  scadenza  tra  i  sette  ed  i
venticinque anni dal 31 ottobre 2016, la «conditio sine qua non»  per
aumentare la durata del titolo abilitativo in essere, o per  ottenere
il rilascio  di  un  nuovo  provvedimento  con  scadenza  prolungata,
comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016; 
      10.  anche  alla  luce  del  positivo  riscontro  ottenuto  con
l'attuazione delle predette disposizioni, con il duplice obiettivo di
implementare  in  via  generale  le  ricadute   socioeconomiche   sui
territori di riferimento derivanti  dall'attivita'  estrattiva  e  di
perseguire, in coerenza con i principi contenuti nella giurisprudenza
formatasi in materia, la minimizzazione degli impatti ambientali e le
finalita' proprie dello sviluppo sostenibile,  e'  opportuno  dettare
norme che perseguano un complessivo incremento delle  lavorazioni  di
qualita' in filiera corta di tutto il materiale  lapideo  ornamentale
estratto; 
      11. a tal  fine,  con  il  presente  intervento  normativo,  si
prevede pertanto che anche il rilascio delle  nuove  concessioni  per
l'esercizio  dell'attivita'  estrattiva  sui  beni  appartenenti   al
patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una
convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno  il  50
per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale; 
      12. inoltre, per le medesime finalita', anche  con  l'obiettivo
di perseguire l'uniformita' della disciplina in materia  e  stimolare
ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si
prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attivita'
estrattiva esercitata nelle «cave miste» - ovvero quelle  che  vedono
la compresenza di agro marmifero e bene estimato  -  sia  per  quella
esercitata nei siti in cui non sono  presenti  beni  appartenenti  al
patrimonio  indisponibile  del  comune;   in   riferimento   a   tali
disposizioni, con l'esclusione di quelle afferenti ai casi  di  «cave
miste» caratterizzate dalla prevalenza del  patrimonio  indisponibile
del comune, viene comunque previsto  un  differimento  dell'efficacia
delle stesse al fine di consentire alle imprese e agli enti locali un
tempo congruo  per  l'adeguamento  delle  modalita'  organizzative  e
operative alle nuove previsioni, nonche' per favorire una transizione
graduale che eviti criticita' applicative; 
      13. fermo restando  il  rispetto  di  specifiche  condizioni  e
nell'ambito di un definito limite temporale,  si  ritiene  opportuno,
sempre in relazione all'attivita' estrattiva concernente il distretto
apuoversiliese, favorire l'impiego del materiale detritico depositato
all'interno dei siti estrattivi ai fini della realizzazione di  opere
pubbliche o di pubblica utilita'; 
    Per quanto concerne il Capo  II  -  Disposizioni  in  materia  di
servizio idrico integrato: 
      14. e'  necessario  disporre  che  l'Autorita'  idrica  Toscana
proceda ad adeguare  la  tariffa  del  servizio  idrico  integrato  a
seguito del versamento della percentuale di contributo  di  cui  agli
articoli 27 e 36 della l.r. n. 35/2015 effettuato da parte del comune
al gestore in conto esercizio, al fine  di  ridurre  la  tariffa  dei
maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore  nell'ambito
del distretto apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter  della  medesima
l.r. n. 35/2015; 
    Per quanto concerne il Capo III - Disposizioni finali: 
      15. in fase di prima  applicazione  del  piano  regionale  cave
(PRC) e' necessario altresi' disciplinare la facolta' dei  comuni  di
adeguare i propri  strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica anche nel caso  in  cui  il  complesso  delle  volumetrie
residue gia' autorizzate e non ancora escavate, superi gli  obiettivi
di produzione sostenibile stabilite dal PRC, consentendo ai comuni di
individuare nuove aree  a  destinazione  estrattiva  all'interno  dei
giacimenti; 
      16. e' necessario disporre che nelle nuove aree a  destinazione
estrattiva individuate senza la stipula di  accordi,  possano  essere
ammesse  solo  varianti   relative   ad   autorizzazioni   rilasciate
antecedentemente alla data di pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione  del  PRC  e
con  il  limite  delle  volumetrie  residue  di  scavo  previste  con
l'autorizzazione originaria, con la condizione  che  resti  ferma  la
scadenza della stessa autorizzazione originaria; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Oggetto e contenuto dell'autorizzazione. 
            Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 35/2015. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 2015,  n.
35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995,
l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014),
dopo le parole: «gli  interventi»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
tutela e». 
  2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. n.  35/2015,
le parole: «le prescrizioni per l'esercizio  dell'attivita'  e»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «le   prescrizioni   per   l'esercizio
dell'attivita' tra le quali sono evidenziate, in particolare,  quelle
a tutela delle matrici ambientali e le prescrizioni».