(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54
del 28 agosto 2025)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), ed o), dello Statuto;
Vista la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilita' ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), ed in particolare gli articoli 119 e 154;
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela
dell'acqua dall'inquinamento), ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione
dell'autorita' idrica Toscana e delle autorita' per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n.
35/2011 e n. 14/2007);
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in
materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997,
l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento»);
Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 27 giugno 2025 sulle proposte di legge n. 311
e n. 317 recanti modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali n.
35/2015 e n. 69/2011;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I - Disposizioni in materia di cave:
1. la gestione delle acque meteoriche dilavanti connesse alle
attivita' estrattive e' disciplinata dal combinato disposto delle
disposizioni di cui alla l.r. n. 20/2006 e al regolamento regionale
n. 46/R/2008;
2. e' necessario rendere sostenibili gli impatti derivanti dal
complesso delle attivita' estrattive, con particolare riferimento
alla tutela dei punti di prelievo delle acque grezze superficiali e
sotterranee da sottoporre a potabilizzazione da parte del servizio
idrico integrato;
3. e' quindi necessario precisare meglio i contenuti
prescrittivi a tutela dell'ambiente previsti negli atti autorizzativi
delle attivita' di estrazione e le connesse disposizioni relative
alla decadenza dell'autorizzazione;
4. l'impatto del complesso delle attivita' estrattive del
comprensorio apuo-versiliese determina maggiori oneri a carico del
servizio idrico integrato, prodotti da un aggravamento del processo
di potabilizzazione delle acque grezze prelevate dai corpi idrici del
comprensorio;
5. al momento, i maggiori oneri ricadono integramente sulla
tariffa del servizio idrico integrato posta a carico della
generalita' degli utenti;
6. sulla base del principio «Chi inquina paga» e' necessario
vincolare una quota del contributo di concessione per l'estrazione
dei materiali lapidei, di cui alla l.r. n. 35/2015, per coprire i
maggiori oneri finanziari che sopporta il gestore del servizio idrico
integrato per la potabilizzazione nel comprensorio apuo-versiliese di
cui all'art. 40-ter della medesima legge regionale;
7. gli oneri aggiuntivi sul gestore del servizio idrico
integrato, che si determinano nel distretto apuo-versiliese per il
sistema di potabilizzazione delle acque captate, saranno compensati
dal contributo a valere sulle tasse di concessione per l'estrazione
dei materiali lapidei, che i comuni sono tenuti a versare al gestore
a seguito delle disposizioni della presente legge;
8. in riferimento ad altro aspetto trattato dalla presente
legge, si rileva come, attualmente, la l.r. n. 35/2015 preveda
disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio
nel sistema produttivo della filiera locale - con il conseguente
incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione,
sull'ambiente e sulle infrastrutture - esclusivamente in riferimento
all'attivita' estrattiva esercitata sui beni appartenenti al
patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione
delle convenzioni di cui all'art. 38, commi 5 e 6 della medesima
legge;
9. la stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto
uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le
fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel
sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attivita'
estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i
venticinque anni dal 31 ottobre 2016, la «conditio sine qua non» per
aumentare la durata del titolo abilitativo in essere, o per ottenere
il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata,
comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016;
10. anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con
l'attuazione delle predette disposizioni, con il duplice obiettivo di
implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui
territori di riferimento derivanti dall'attivita' estrattiva e di
perseguire, in coerenza con i principi contenuti nella giurisprudenza
formatasi in materia, la minimizzazione degli impatti ambientali e le
finalita' proprie dello sviluppo sostenibile, e' opportuno dettare
norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di
qualita' in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale
estratto;
11. a tal fine, con il presente intervento normativo, si
prevede pertanto che anche il rilascio delle nuove concessioni per
l'esercizio dell'attivita' estrattiva sui beni appartenenti al
patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una
convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50
per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale;
12. inoltre, per le medesime finalita', anche con l'obiettivo
di perseguire l'uniformita' della disciplina in materia e stimolare
ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si
prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attivita'
estrattiva esercitata nelle «cave miste» - ovvero quelle che vedono
la compresenza di agro marmifero e bene estimato - sia per quella
esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al
patrimonio indisponibile del comune; in riferimento a tali
disposizioni, con l'esclusione di quelle afferenti ai casi di «cave
miste» caratterizzate dalla prevalenza del patrimonio indisponibile
del comune, viene comunque previsto un differimento dell'efficacia
delle stesse al fine di consentire alle imprese e agli enti locali un
tempo congruo per l'adeguamento delle modalita' organizzative e
operative alle nuove previsioni, nonche' per favorire una transizione
graduale che eviti criticita' applicative;
13. fermo restando il rispetto di specifiche condizioni e
nell'ambito di un definito limite temporale, si ritiene opportuno,
sempre in relazione all'attivita' estrattiva concernente il distretto
apuoversiliese, favorire l'impiego del materiale detritico depositato
all'interno dei siti estrattivi ai fini della realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilita';
Per quanto concerne il Capo II - Disposizioni in materia di
servizio idrico integrato:
14. e' necessario disporre che l'Autorita' idrica Toscana
proceda ad adeguare la tariffa del servizio idrico integrato a
seguito del versamento della percentuale di contributo di cui agli
articoli 27 e 36 della l.r. n. 35/2015 effettuato da parte del comune
al gestore in conto esercizio, al fine di ridurre la tariffa dei
maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito
del distretto apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter della medesima
l.r. n. 35/2015;
Per quanto concerne il Capo III - Disposizioni finali:
15. in fase di prima applicazione del piano regionale cave
(PRC) e' necessario altresi' disciplinare la facolta' dei comuni di
adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica anche nel caso in cui il complesso delle volumetrie
residue gia' autorizzate e non ancora escavate, superi gli obiettivi
di produzione sostenibile stabilite dal PRC, consentendo ai comuni di
individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei
giacimenti;
16. e' necessario disporre che nelle nuove aree a destinazione
estrattiva individuate senza la stipula di accordi, possano essere
ammesse solo varianti relative ad autorizzazioni rilasciate
antecedentemente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC e
con il limite delle volumetrie residue di scavo previste con
l'autorizzazione originaria, con la condizione che resti ferma la
scadenza della stessa autorizzazione originaria;
Approva la presente legge:
Art. 1
Oggetto e contenuto dell'autorizzazione.
Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 35/2015.
1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 2015, n.
35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995,
l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014),
dopo le parole: «gli interventi» sono inserite le seguenti: «di
tutela e».
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. n. 35/2015,
le parole: «le prescrizioni per l'esercizio dell'attivita' e» sono
sostituite dalle seguenti: «le prescrizioni per l'esercizio
dell'attivita' tra le quali sono evidenziate, in particolare, quelle
a tutela delle matrici ambientali e le prescrizioni».