Art. 1-bis.
       Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
((  1.  I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela dal rischio
idrogeologico  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile
2001,  per  i  bacini  di  rilievo  nazionale con le modalita' di cui
all'articolo  18,  comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i
restanti  bacini  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  20 della
medesima legge, e successive modificazioni.
  2.  L'adozione  dei  piani  stralcio per l'assetto idrogeologico e'
effettuata,  sulla  base degli atti e dei pareri disponibili, entro e
non  oltre  sei  mesi dalla data di adozione del relativo progetto di
piano,  ovvero  entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile
2001  per  i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3.  Ai  fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria  coerenza  tra  pianificazione  di bacino e pianificazione
territoriale,  le  regioni  convocano  una  conferenza programmatica,
articolata  per  sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato  dalle  regioni stesse, alle quali partecipano le province
ed   i   comuni   interessati,   unitamente  alla  regione  e  ad  un
rappresentante dell'Autorita' di bacino.
  4.  La  conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto
di  piano  con  particolare  riferimento  alla  integrazione  a scala
provinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  le
necessarie  prescrizioni  idrogeologiche  ed  urbanistiche. Il parere
tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18
maggio  1989,  n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo
12,  comma  2,  lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla
base  dell'unitarieta'  della  pianificazione  di bacino, tiene conto
delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
  5.  Le  determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a
seguito   di  esame  nella  conferenza  programmatica,  costituiscono
variante agli strumenti urbanistici. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
          11 giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  v. nei riferimenti
          normativi  dell'art.  1.      - Si riporta il testo vigente
          degli  articoli 12, comma 2, lettera a), 18, commi 1 e 9, e
          20  della  legge 18 maggio 1989, n. 183 (Per l'argomento v.
          nei riferimenti normativi dell'art. 1):
              "Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).
              (Omissis).
              2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
                a) il comitato istituzionale;
              (Omissis).
              Art.  18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1.
          I  progetti  di  piano  di bacino di rilievo nazionale sono
          elaborati  dai  comitati  tecnici  e  quindi  adottati  dai
          comitati  istituzionali  che,  con  propria  deliberazione,
          contestualmente stabiliscono:
                a) i  termini  per  l'adozione da parte delle regioni
          dei provvedimenti di cui al presente articolo;
                b) quali   componenti   del   progetto  costituiscono
          interesse   esclusivo   delle   singole   regioni  e  quali
          costituiscono interessi comuni a due o piu' regioni.
              (Omissis).
              9.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine
          indicato   al  comma  8,  le  regioni  si  esprimono  sulle
          osservazioni  di  cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere
          sul progetto di piano.
              Art.  20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1.
          Con  propri  atti  le  regioni disciplinano e provvedono ad
          elaborare  ed  approvare  i  piani  di  bacino  di  rilievo
          regionale  contestualmente  coordinando i piani di cui alla
          legge  10 maggio  1976,  n.  319. Ove risulti opportuno per
          esigenze  di coordinamento, le regioni possono elaborare ed
          approvare   un  unico  piano  per  piu'  bacini  regionali,
          rientranti  nello  stesso  versante  idrografico  ed aventi
          caratteristiche     di     uniformita'    morfologica    ed
          economico-produttiva.
              2.  Qualora  in  un  bacino  di rilievo regionale siano
          compresi  territori  d'altra regione, il piano e' elaborato
          dalla  regione il cui territorio e maggiormente interessato
          e  all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna
          per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo
          le disposizioni di cui al comma 1.
              3.  Il  piano  di  bacino  e'  trasmesso entro sessanta
          giorni  dalla  adozione al Comitato nazionale per la difesa
          del  suolo  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
          indirizzi e criteri di cui all'art. 4.
              4.  In  caso  di  inerzia  o  di  mancata intesa tra le
          regioni   interessate,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
          adotta,  su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del
          Ministro   dell'ambiente,  per  le  materie  di  rispettiva
          competenza, gli atti in via sostitutiva".