Art. 2.
            Attivita' straordinaria di polizia idraulica
                    e di controllo sul territorio
((  1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma
4  provvedono  ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di   bilancio,   una   attivita'   straordinaria  di  sorveglianza  e
ricognizione  lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonche'
nelle  aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare
le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e
potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi
di manutenzione piu' urgenti.
  2.  Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia' svolte
negli  ultimi  tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225, e sono effettuate ponendo
particolare attenzione su:
    a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative
pertinenze;
    b) gli  invasi  artificiali, in base ai dati resi disponibili dal
servizio dighe;
    c) i  restringimenti  nelle  sezioni  di  deflusso prodotti dagli
attraversamenti o da altre opere esistenti;
    d) le  situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque,
con  particolare  riferimento all'accumulo di inerti e relative opere
di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
    e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
    f) le  situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde
e degli argini;
    g) l'efficienza   e   la  funzionalita'  delle  opere  idrauliche
esistenti, il loro stato di conservazione;
    h) qualsiasi  altro  elemento che possa dar luogo a situazione di
allarme.
  3.  I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la
data  di  cui  al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio,  una  ricognizione sullo stato di conservazione delle opere
eseguite  per  la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di
carattere  manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di
protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato
delle  condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di
pianura.
  4.  Alle  attivita'  di  cui  ai commi 1 e 2 provvedono le regioni,
d'intesa  con  le  province,  con  la collaborazione degli uffici dei
provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato,
dei  comuni,  degli  uffici  tecnici  erariali,  degli  altri  uffici
regionali   aventi   competenza   nel  settore  idrogeologico,  delle
comunita'  montane,  dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle
strutture   dei   commissari   straordinari  per  gli  interventi  di
sistemazione    idrogeologica   e   per   l'emergenza   rifiuti.   Il
coordinamento  delle  attivita'  e'  svolto  dall'Autorita' di bacino
competente,   che  assicura  anche  il  necessario  raccordo  con  le
iniziative  in  corso  e  con  quelle  previste  dagli  strumenti  di
pianificazione  vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i
settori  di  intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce
la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
  5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita' di bacino
verificano,  entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al
comma  1,  che  i  piani  stralcio adottati o approvati contengano le
misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di
cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune
correzioni  e  integrazioni, informando di tale decisione il Comitato
dei  Ministri  di  cui  all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.
183.
  6.  Sulla  base  della  documentazione  di  cui  al comma 5 e delle
conoscenze  comunque  disponibili,  le  Autorita'  di  bacino,  entro
novanta  giorni  dalla  scadenza  di cui al comma 1, per ciascuno dei
comuni   compresi  nel  territorio  di  competenza,  predispongono  e
trasmettono  al  sindaco  interessato  un  documento  di  sintesi che
descriva  la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il
territorio comunale.
  7.  Le  attivita'  di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone
interessate,  nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta
si  verifichino  eventi  alluvionali  e  dissesti idrogeologici per i
quali  sia  dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa
vigente,  al  fine di predisporre un piano di interventi straordinari
per  il  ripristino  in  condizioni di sicurezza delle infrastrutture
pubbliche   danneggiate,   per  la  sistemazione  e  la  manutenzione
straordinaria  degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione
dei versanti.
  8.  Nelle  situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le
regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale,
da  retribuire  a  vacazione  ai  sensi  dell'articolo 32 della legge
2 marzo  1949,  n.  144,  e  successive  modificazioni. A tal fine e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  3.000  milioni  per l'anno 2000, da
iscrivere  all'unita'  previsionale  di  base  4.1.1.0 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto
fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione   dello   stanziamento   iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utlizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  dell'art.  5  della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
              - Per  il testo dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989,
          n. 183, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge
          2 marzo  1949,  n.  144  (Approvazione  della tariffa degli
          oneri per le prestazioni professionali dei geometri):
              "Art.  32  (Onorari per lavori a vacazioni). - Nei casi
          previsti   dall'art.  29,  quando  l'onorario  a  vacazioni
          esclude  altre  forme  di  retribuzione del lavoro tecnico,
          fermo sepre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21
          a 25, la vacazione e' fissata in ragione di:
                lire 3200 all'ora per il geometra;
                lire 2000 all'ora per gli aiutanti di concetto.
              Nel   computo   delle  vacazioni,  per  le  prestazioni
          considerate  dal  presente articolo si tiene conto di tutto
          il  tempo  impiegato  per  la  esecuzione dell'incarico, in
          campagna  e  in  ufficio  nonche'  del  tempo trascorso nei
          viaggi  e  di  quello  perduto per cause indipendenti dalla
          volonta' del geometra".