Art. 3-bis.
              Realizzazione della cartografia geologica
((  1.  Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data
di  effettiva  operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 38
del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, l'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a
trasferire  ai  bilanci  delle  regioni  e delle province autonome di
Trento  e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e
geotematica  del  territorio  nazionale,  le somme non ancora erogate
nell'ambito  delle  convenzioni  e  degli  accordi  di programma gia'
stipulati  e  quelle  previste  dai  programmi approvati dal Servizio
geologico  nazionale.  In  caso  di  grave  inadempimento da parte di
ciascun  soggetto  realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un
commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico
nazionale  e,  dalla  data  di cui al primo periodo, l'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici da un lato, e le
corrispondenti  strutture  tecniche  delle  regioni  e delle province
autonome   dall'altro,   il   coordinamento  e  l'armonizzazione  dei
programmi di rispettiva competenza, e' istituito un comitato composto
dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governom,  a  norma  dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del Servizio sismico nazionale.
              4.  Nell'ambito  dell'Agenzia,  al fine di garantire il
          sistema  nazionale  dei controlli in materia ambientale, e'
          costituito,  con  il  regolamento  di organizzazione di cui
          all'art.   8,   comma  4,  un  organismo  che  assicuri  il
          coinvolgimento  delle  regioni  previsto  dall'art. 110 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
          l'Agenzia   e   le   agenzie  regionali  sono  disciplinati
          dall'art.  03,  comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
          n.  496,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 21
          gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia".