Art. 3-ter.
                 Compatibilita' della ricostruzione
((  1.   Nelle  zone  danneggiate  da  calamita'  idrogeologiche,  la
ricostruzione  di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo'
essere  consentita  solo  al  di  fuori  delle aree di cui al comma 1
dell'articolo  1  e comunque previo accertamento della compatibilita'
nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati
ed in via di adozione.
  2.  La  verifica  di  compatibilita'  e' effettuata dalle regioni e
dall'Autorita'  di  bacino,  ciascuna  per  le rispettive competenze,
entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da
parte dei soggetti interessati. ))