Art. 3-ter. Compatibilita' della ricostruzione (( 1. Nelle zone danneggiate da calamita' idrogeologiche, la ricostruzione di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione. 2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati. ))