Art. 4-ter.
                 Studio preliminare agli interventi
             sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso
((  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti
e  della  navigazione,  d'intesa  con le Ferrovie dello Stato S.p.a.,
predispone  uno  studio  preliminare  di comparazione tra i costi e i
tempi   necessari   al   ripristino   del   collegamento  ferroviario
Aosta-Chivasso,  nel  tracciato  in  essere alla data delle calamita'
idrogeologiche    dell'ottobre    2000,    e    quelli    conseguenti
all'ammodernamento  della  linea  con  rettificazione  di  tracciato,
elettrificazione e raddoppio della medesima. ))