Art. 5.
Disposizioni  relative  al  servizio di leva nelle zone della regione
Calabria   interessate   dagli  eventi  calamitosi  del  settembre  e
 dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali
  1.   I   soggetti  residenti  alla  data  delle  calamita'  di  cui
all'articolo   4,   comma  1,  nei  comuni  della  regione  Cala-bria
individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al
servizio  militare  per  gli  anni  2000  e  2001,  sono utilizzati a
domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del
personale  dello  Stato,  delle  regioni  o  degli enti locali per le
esi-genze  connesse  alla  realizzazione degli interventi necessari a
fronteggiare  le  conseguenze  dell'emergenza; quelli interessati per
gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorita' agli
enti  convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui
al  comma  3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi
enti per far fronte alle medesime esigenze.
  2.  I  soggetti  interessati  al  servizio  militare che inten-dono
beneficiare  delle  disposizioni  di cui al comma 1 devono presentare
domanda,  se  gia'  alle  armi, ai rispet-tivi comandi di corpo e, se
ancora  da  incorporare,  ai  distretti  militari  di appartenenza. I
comandi  militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali,
assegnano,  previa  convenzione,  i  predetti soggetti, tenendo conto
delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e
l'alloggio   di   tali  soggetti  si  provvede  tenendo  conto  della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'
autorizzando  il  pernottamento  ed  eventualmente il vitto presso le
rispettive  abitazioni.  L'assegnazione  dei  militari  di  leva alle
amministrazioni  che  hanno  stipulato una convenzione avverra' entro
venti  giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari
stessi.
  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per
il  servizio  civile  attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni
relative  ai  servizio  civile per l'utilizzazione degli obiettori di
coscienza   da  parte  delle  amministrazioni  dello  Stato,  enti  o
organizzazioni  pubbliche  e private di cui all'articolo 8, comnia 2,
della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati
dall'emergenza,  che  hanno  gia'  presentato  o  presentino domanda,
nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.
  4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni prin-cipali sono
state  oggetto  di  ordinanza  di  sgombero a seguito di inagibilita'
parziale  o  totale,  vengono,  a domanda, dispensati dal servizio di
leva  o  dal  servizio  civile  e,  se gia' in servizio, collocati in
congedo  antici-pato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,
della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  il  Ministro dell'in-terno
delegato  per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza
di  protezione  civile,  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  adotta,  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  d'intesa con i Ministri
competenti,   misure   ed   agevolazioni   in   materia   fiscale   e
previden-ziale  a  favore  dei soggetti danneggiati, (( con oneri nei
limiti   delle   disponibilita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,
dell'ordinanza    del   Ministro   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento  della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
  4-bis.  Nelle zone colpite dalle calamita' naturali di cui al comma
1,  le  disposizioni  previste  dall'articolo 48-ter dell'ordinamento
giudiziario,  approvato  con  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  completezza  d'informazione  si riporta il testo
          dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230
          (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):
              "Art.  8.  -  1.  In  attesa dell'entrata in vigore dei
          decreti  legislativi attuativi della delega di cui all'art.
          11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e' istituto,
          presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
          nazionale  per  il  servizio  civile. La dotazione organica
          dell'Ufficio,  fissata  per  il  primo  triennio nel limite
          massimo  di  cento  unita',  e'  assicurata  utilizzando le
          vigenti  procedure  in  materia  di mobilita' del personale
          dipendente   da   pubbliche   amministrazioni,  nonche'  di
          consulenti  secondo  quanto  previsto dalla legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni. L'Ufficio e'
          organizzato  in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
          diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  nominato dal Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
          rinnovabile una sola volta.
              2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
               a) organizzare  e  gestire,  secondo  una  valutazione
          equilibrata,  anche  territorialmente,  dei  bisogni ed una
          programmazione   annuale  del  rendimento  complessivo  del
          servizio,  da  compiere  sentite  le  regioni e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
          degli    obiettori    di   coscienza,   assegnandoli   alle
          amministrazioni    dello    Stato,   agli   enti   e   alle
          organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
                b) stipulare  convenzioni  con  amministrazioni dello
          Stato,  enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
          appositi   albi  annualmente  aggiornati  presso  l'Ufficio
          stesso  e  le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
          esclusivamente  in  attivita'  di  assistenza, prevenzione,
          cura  e  riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
          promozione  culturale, protezione civile, cooperazione allo
          sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
          ecologica,   salvaguardia   e   fruizione   del  patrimonio
          artistico  e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
          forestale,       con       esclusione      di      impieghi
          burocratico-amministrativi;
                c) promuovere    e    curare    la    formazione    e
          l'addestramento  degli obiettori sia organizzando, d'intesa
          con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
          territorio,  appositi  corsi  generali  di  preparazione al
          servizio   civile,   ai   quali  debbono  obbligatoriamente
          partecipare  tutti  gli  obiettori ammessi al servizio, sia
          verificando  l'effettivita'  e  l'efficacia  del periodo di
          addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
          le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
                d) verificare,  direttamente tramite le regioni o, in
          via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
          modalita'  della  prestazione  del  servizio da parte degli
          obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
          le   amministrazioni   dello   Stato,   gli   enti   e   le
          organizzazioni  di  cui alle lettere a) e b) e dei progetti
          di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
          annualmente  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che  dovra'  comunque  prevedere  verifiche  a
          campione  sull'insieme  degli  enti  e delle organizzazioni
          convenzionati,  nonche' verifiche periodiche per gli enti e
          le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
          servizio;
                e) predisporre,  d'intesa  con  il Dipartimento della
          protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
          difesa civile non armata e non violenta;
                f) predisporre  iniziative  di  aggiornamento  per  i
          responsabili  degli enti e delle organizzazioni di cui alle
          lettere a) e b);
                g) predisporre  e  gestire  un  servizio  informativo
          permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
          il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e con i competenti
          uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
          piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
          legge;
                h) predisporre,  d'intesa  con  il Dipartimento della
          protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
          caso   di  pubblica  calamita'  e  per  lo  svolgimento  di
          periodiche attivita' addestrative;
                i) predisporre  il regolamento generale di disciplina
          per gli obiettori di coscienza;
                l) predisporre    il    regolamento    di    gestione
          amministrativa del servizio civile".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
          27 luglio  2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
          dei diritti del contribuente):
              "2.  Con  proprio  decreto  il  Ministro delle finanze,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  puo'  sospendere o differire il
          termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
          dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed
          imprevedibili".
              - Per  il  testo  dell'art.  5  della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
              - Per il testo dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del
          Ministro  dell'interno  delegato per il coordinamento della
          protezione  civile  n.  3081, del 12 settembre 2000, vedasi
          nei riferimenti normativi dell'art. 4.
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 48-ter del
          regio   decreto   30 gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento
          giudiziario):
              "Art.  48-ter  (Istituzione,  soppressione  e  modifica
          della   circoscrizione   delle   sezioni   distaccate).   -
          All'istituzione,  alla  soppressione ed alla modifica della
          circoscrizione   delle  sezioni  distaccate  del  tribunale
          ordinario  si provvede con decreto motivato del Ministro di
          grazia  e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro,
          previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
              Il  decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi
          ed   omogenei,   che   tengono  conto  dell'estensione  del
          territorio,  del  numero  degli  abitanti,  dei  sistemi di
          mobilita',  dell'indice  di contenzioso in materia civile e
          penale   degli   ultimi  due  anni,  della  complessita'  e
          dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che
          si svolgono nel territorio.
              L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali
          interessati,  ai  consigli  giudiziari  e ai consigli degli
          ordini  degli  avvocati. Si osservano le disposizioni degli
          articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              Il parere del Consiglio superiore della magistratura e'
          comunicato   al   Ministro  di  grazia  e  giustizia  entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Trascorso  tale  termine,  il  decreto  e' emanato anche in
          mancanza del parere".