Art. 5. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali 1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Cala-bria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esi-genze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze. 2. I soggetti interessati al servizio militare che inten-dono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispet-tivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comnia 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni. 4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni prin-cipali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo antici-pato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'in-terno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previden-ziale a favore dei soggetti danneggiati, (( con oneri nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. 4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita' naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): "Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta. 2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b); b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi; c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4; d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in servizio; e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta; f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b); g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente legge; h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative; i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza; l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili". - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1. - Per il testo dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 4. - Si riporta il testo vigente dell'art. 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): "Art. 48-ter (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che si svolgono nel territorio. L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere".