Art. 5-bis. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, e previdenziali, giudiziari e di controllo (( 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita', nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. 2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali. 3. In conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. )) - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (per l'argomento vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1): "5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4): "Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verra' reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si verranno a determinare. 2. In aggiunta alla disponibilita' di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile ". 3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile in base alle esigenze. 4. Le regioni, in attesa deI trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.