Art. 5-bis.
Disposizioni  relative  al  servizio di leva nelle zone delle regioni
interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000;
sospensione o proroga di termini fiscali, e previdenziali, giudiziari
                           e di controllo
((  1.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo,
dell'articolo  5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data
della  calamita',  nei  comuni  gravemente  danneggiati  dai fenomeni
alluvionali  dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto
del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione civile.
  2.  Le  domande  dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi
del  comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle
richieste  di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni
e  dagli  enti  impegnati  a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni
alluvionali.
  3.  In  conseguenza  delle  calamita'  idrogeologiche  dei  mesi di
ottobre  e  di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria,  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del
31  dicembre  2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e'  ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2001.  All'onere  per  gli  interventi  di  cui al presente comma, si
provvede   a  carico  delle  disponibilita'  di  cui  all'articolo  7
dell'ordinanza    del   Ministro   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. ))
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  5,  della  legge
23 dicembre  1999,  n.  488  (per  l'argomento vedasi nei riferimenti
normativi dell'art. 1):
    "5.  Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma
13,  secondo  periodo,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le
variazioni  delle  iscrizioni  in catasto dei fabbricati gia' rurali,
gia'  prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge
23 dicembre  1998,  n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2000".
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del
          Ministro  dell'interno  delegato per il coordinamento della
          protezione   civile  n.  3090,  del  18 ottobre  2000  (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):
              "Art.  7.  -  1.  Agli  oneri  derivanti dalla presente
          ordinanza  si  provvede  per  lire  150  miliardi  a carico
          dell'unita'  previsionale  di  base 20.2.1.3 dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  (capitolo  9353  -  Fondo  della
          protezione  civile)  che verra' reintegrata di pari importo
          dal  Fondo  spese  impreviste. La somma viene ripartita con
          provvedimenti  del  Dipartimento  della  protezione  civile
          secondo   le   obiettive   esigenze   che   si  verranno  a
          determinare.
              2. In aggiunta alla disponibilita' di cui al comma 1 le
          regioni  interessate contraggono mutui quindicennali con la
          Cassa  depositi  e  prestiti  o  con  altri  enti creditizi
          nazionali  ed  esteri, in deroga al limite di indebitamento
          stabilito   dalla  normativa  vigente  e  trasferiscono  le
          risorse  ai  soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento
          della  protezione  civile  e'  autorizzato a concorrere con
          contributi  pari  a  lire  40 miliardi  annui  a  decorrere
          dall'anno  2001.  Al  relativo  onere  si provvede a carico
          dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  al  decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3 luglio  1991, n. 195, cosi' come determinato dalla
          tabella  C  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad
          assicurare  il  finanziamento  del  "Fondo della protezione
          civile ".
              3.  Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei
          contributi  di  cui  al  comma  2, provvede il Dipartimento
          della protezione civile in base alle esigenze.
              4.  Le  regioni,  in  attesa  deI  trasferimento  delle
          risorse  di  cui  al presente articolo, sono autorizzate ad
          anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.