Art. 6.
Modifiche  al  decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267, e successive
                            modificazioni
  1.  All'articolo  2,  comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le
parole:  "due anni" sono sostituite dalle seguenti: (( "non superiore
a quattro anni". ))
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire  600  milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2000, si provvede
mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento  iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  5, del
          decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la
          prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed a favore delle
          zone  colpite  da disastri franosi nella regione Campania),
          come modificato dal presente decreto-legge:
              "5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle
          attivita' di propria competenza di cui al presente decreto,
          si  avvale  di  una  segreteria  tecnica  composta da venti
          esperti   di   elevata  qualificazione.  Gli  esperti  sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente per un
          periodo  non  superiore  a  quattro  anni;  con decreto del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          determinati i compensi spettanti a detti esperti".