Art. 6. Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni 1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: (( "non superiore a quattro anni". )) 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), come modificato dal presente decreto-legge: "5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo non superiore a quattro anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti".