Art. 6-quinquies.
        Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito
            con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998
((  1.  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1998,  n.  61,  e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo  2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le
parole:  "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero
funzionale degli edifici, nonche' quelle";
    b) all'articolo  3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai
proprietari"  sono  inserite  le  seguenti:  "e,  previa  diffida  ad
adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi
inadempienti";
    c) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per
gli  enti  religiosi  e  morali  senza fini di lucro il contributo e'
fissato   nella   misura   del  50  per  cento  del  costo  predetto,
indipendentemente dal reddito dichiarato";
    d) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "7-ter.  In  caso  di inadempienza dei comuni per gli interventi di
cui  al  comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo
3,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  un termine non inferiore a
trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si
sostituisce  al  comune  inadempiente,  nominando  un  commissario ad
acta";
    e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis.  Nelle  more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche
delle  risorse  di  cui  al  comma  3, lettera a), i presidenti delle
regioni  che  operano  in  qualita'  di  funzionari delegati, possono
anticipare  alle  regioni  stesse  i fondi necessari per l'erogazione
delle  risorse  ai  soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita'
esistenti  nella  contabilita'  speciale  di cui al comma 5. Le somme
anticipate  sono  reintegrate  dalle  regioni  ad avvenuta erogazione
delle   risorse   dell'Unione   europea  e  delle  correlate  risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale". ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  degli  articoli 2,  3,  4 e 15 del decreto-legge
          30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   30 marzo  1998,  n.  61  (per  l'argomento  v.  nei
          riferimenti normativi dell'art. 6-ter), come modificati dal
          presente decreto-legge:
              "Art.  2  (Compiti delle regioni e intese istituzionali
          di  programma). - 1. Per la programmazione degli interventi
          di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla
          crisi  sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa
          istituzionale di programma ai sensi dell'art. 2, comma 203,
          della    legge   23 dicembre   1996,   n.   662.   L'intesa
          istituzionale  di  programma  riguardera' in particolare la
          connessione   tra   interventi  straordinari,  strettamente
          finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con
          specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle
          infrastrutture,  le relative risorse, i tempi ed i soggetti
          responsabili.
              2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri
          omogenei,  il  quadro  complessivo dei danni e del relativo
          fabbisogno,   nonche',   su  deliberazione  dei  rispettivi
          consigli,  il  programma  finanziario  di  ripartizione nei
          limiti  delle  risorse  assegnate  di  cui all'art. 15. Nel
          programma  vengono  individuate, a partire dal recupero del
          patrimonio   edilizio   esistente,   le   priorita'   degli
          interventi  con  particolare  riferimento agli obiettivi di
          assicurare   il   rientro   nelle   abitazioni  principali,
          privilegiando  i  nuclei  familiari  alloggiati  nei moduli
          abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il
          recupero  della  funzionalita'  delle strutture pubbliche e
          del  patrimonio  culturale,  la presenza degli insediamenti
          abitativi  e  produttivi nelle zone collinari e montane, la
          riqualificazione  e valorizzazione degli ambienti naturali,
          con  particolare  riferimento  al Parco nazionale dei Monti
          Sibillini ed alle aree protette regionali.
              3.  Nell'ambito  dei  territori interessati dalla crisi
          sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici
          di  cui  agli  articoli  4  e  5,  provvedono,  con criteri
          omogenei,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto:
                a) a    definire    linee   di   indirizzo   per   la
          pianificazione,  la  progettazione e la realizzazione degli
          interventi  di  ricostruzione  degli edifici distrutti e di
          ripristino,  con riparazione e miglioramento sismico, degli
          edifici  danneggiati;  le  linee devono rendere compatibili
          gli  interventi  strutturali e di miglioramento sismico con
          la   tutela   degli   aspetti   architettonici,  storici  e
          ambientali,  anche  mediante specifiche indicazioni dirette
          ad  assicurare  una  architettura ecologica ed il risparmio
          energetico,  e  stabilire  i  parametri  necessari  per  la
          valutazione   del  costo  degli  interventi,  incorporando,
          altresi',  eventuali  prescrizioni tecniche derivanti dagli
          studi  di  cui  alla lettera d); tali linee sono vincolanti
          per tutti i soggetti pubblici e privati;
                b) a  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello  di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
          lettera  a)  sono  utilizzabili per interventi immediati di
          ricostruzione  o  di  ripristino  e  a definire le relative
          procedure  e  modalita'  di  attuazione, stabilendo anche i
          parametri da adottare per la determinazione del costo degli
          interventi, comprese le opere di rifinitura;
                c) a  definire  i  criteri  in base ai quali i comuni
          perimetrano,  entro  trenta  giorni,  i  centri e nuclei, o
          parte   di   essi,  di  particolare  interesse maggiormente
          colpiti,   dove   gli   edifici   distrutti   o  gravemente
          danneggiati   superano  il  40  per  cento  del  patrimonio
          edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso
          programmi di recupero ai sensi dell'art. 3;
                d) a  realizzare,  avvalendosi anche del Dipartimento
          dei  servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la
          difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche
          e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di
          microzonazione  sismica  sui centri interessati, allo scopo
          di  valutare  la  possibilita'  che  il rischio sismico sia
          aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro
          positivo,  a formulare specifiche prescrizioni tecniche per
          la ricostruzione;
                e) a  predisporre  un piano di interventi urgenti sui
          dissesti   idrogeologici,  con  priorita'  per  quelli  che
          costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture,
          sentite   le   competenti   autorita'   di   bacino,  sulle
          infrastrutture  di appartenenza e sugli edifici danneggiati
          di  proprieta'  delle  regioni e degli enti locali, nonche'
          degli  enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati
          a  pubblici  servizi;  in  tali piani si potranno prevedere
          prescrizioni   tecniche  specifiche  per  edifici  pubblici
          strategici  e  a  particolare rischio che si siano mostrati
          particolarmente     vulnerabili,     abbiano     importanza
          fondamentale  in  relazione al bacino di utenza e non siano
          surrogabili  o  spostabili  in edifici piu' sicuri; i piani
          dovranno  altresi'  prevedere  la  predisposizione  di aree
          attrezzate  per le esigenze di protezione civile nei comuni
          classificati  sismici  dalle  regioni. Gli interventi sugli
          edifici   pubblici   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli
          edifici,   nonche'   quelle   strettamente  necessarie  per
          l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle
          barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.
              4.   Gli  interventi  di  ricostruzione  avvengono  nel
          rispetto   della   vigente  normativa  per  le  costruzioni
          sismiche,  utilizzando  il  coefficiente  S = 6 per le zone
          attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino,
          con  riparazione  e  miglioramento  sismico,  degli edifici
          danneggiati  devono  assicurare,  al minimo, la riduzione o
          eliminazione  delle  carenze strutturali che ne influenzano
          sfavorevolmente  il comportamento sismico. Negli edifici in
          muratura   si   devono   assicurare   i   collegamenti  fra
          orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonche'
          la  riduzione  delle spinte nelle strutture voltate e nelle
          coperture.   Negli   edifici  in  cemento  armato  si  deve
          intervenire  sulle  tamponature  al  fine  di migliorare il
          comportamento  sismico  del  sistema  resistente. Tutti gli
          interventi  di  cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla
          base  di  progetti unitari che comprendono interi edifici o
          complessi di edifici collegati strutturalmente.
              5.  I  comitati  tecnico-scientifici di cui all'art. 2,
          comma  3,  dell'ordinanza  n. 2668 del 28 settembre 1997, e
          successive  modificazioni, integrati, per ciascuna regione,
          dal   vice-commissario   per   i   beni  culturali  di  cui
          all'ordinanza  n.  2669  del 1o ottobre 1997, da un secondo
          rappresentante  del  Servizio  sismico  nazionale  e da tre
          esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa
          tra  loro,  le  funzioni  di coordinamento e di valutazione
          tecnica   per   gli  obiettivi  di  cui  al  comma  3,  con
          particolare  riferimento ai criteri tecnici da porre a base
          delle  scelte e alla definizione dei parametri da adottare,
          nonche'  per  i  programmi  comunali  di  recupero  di  cui
          all'art. 3 e per i piani di cui all'art. 8, comma 3.
              6.   Ai  fini  della  determinazione  del  costo  degli
          interventi  ammessi  al  contributo  pubblico  di  cui agli
          articoli  3,  4  e  5,  i  relativi  parametri  tecnici  ed
          economici  sono  adottati  dalle  regioni,  d'intesa con il
          Ministero  dei  lavori pubblici e con il Dipartimento della
          protezione civile.
              7.  I  presidenti  delle  regioni,  nominati commissari
          delegati  ai  sensi  dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del
          28 settembre  1997,  completano  gli  interventi urgenti di
          loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure
          di  cui alle ordinanze indicate all'art. 1 e, comunque, nel
          termine della durata dello stato di emergenza.
              Art.  3 (Interventi  su  centri  storici  e su centri e
          nuclei  urbani  e  rurali). - 1. Entro novanta giorni dalla
          perimetrazione  dei  centri  e  nuclei individuati ai sensi
          dell'art.  2,  comma  3,  lettera  c), i comuni, sentite le
          amministrazioni    pubbliche   interessate,   predispongono
          programmi  di  recupero,  e  relativi piani finanziari, che
          prevedono in maniera integrata:
                a) la   ricostruzione,   o  il  recupero  di  edifici
          pubblici  o  di uso pubblico, con priorita' per gli edifici
          scolastici,  compresi  quelli  di  culto  ed ecclesiastici,
          dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
          di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla
          crisi  sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita'
          produttive di cui all'art. 5;
                b) il  ripristino  e  la realizzazione delle opere di
          urbanizzazione   primaria   connesse   agli  interventi  da
          realizzare nell'area.
              2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le
          regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
              3.  Nei  programmi  sono  indicati i danni subiti dalle
          opere,  la  sintesi  degli  interventi  proposti, una prima
          valutazione  dei  costi  sulla  base  dei  parametri di cui
          all'art.  2,  le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso
          delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei
          programmi  sono  altresi'  indicate  le  risorse dei comuni
          derivanti  da  contributi  privati  o  di  enti  pubblici e
          dall'applicazione  di quanto previsto dal comma 7 dell'art.
          15.
              4.   Le  regioni  assicurano  l'assistenza  tecnica  ai
          comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore
          a  10.000  abitanti, e alle province, valutano e approvano,
          entro  trenta  giorni  dalla  presentazione, i programmi di
          recupero  di  cui al comma 1, individuando le priorita' nei
          limiti  delle  risorse  ripartite  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2,   stabiliscono  tempi,  procedure  e  criteri  per
          l'attuazione  del  programma e determinano i casi in cui il
          programma   stesso,   prevedendo  il  ricorso  a  strumenti
          urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali,
          possa essere approvato mediante gli accordi di programma di
          cui  all'art.  27  della  legge  8 giugno  1990,  n. 142, e
          successive modificazioni e integrazioni.
              5.  Per  l'esecuzione  degli  interventi  unitari sugli
          edifici  privati, o di proprieta' mista pubblica e privata,
          anche  non  abitativi,  i  proprietari  si costituiscono in
          consorzio  obbligatorio  entro trenta giorni dall'invito ad
          essi  rivolto  dal comune. La costituzione del consorzio e'
          valida   con   la   partecipazione   dei   proprietari  che
          rappresentino  almeno il 51 per cento delle superfici utili
          complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6
          del  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  in data
          5 agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
          del  20 agosto  1994,  ricomprendendo anche le superfici ad
          uso   non  abitativo.  Per  l'esecuzione  degli  interventi
          previsti  dall'art.  4,  commi  1  e  3,  il  consorzio  si
          sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
              6.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma, i
          comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad
          adempiere  entro  un termine non inferiore a trenta giorni,
          ai  consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi
          mediante  l'occupazione  temporanea degli immobili, che non
          puo'  avere  durata superiore a tre anni e per la quale non
          e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui
          all'art. 4.
              6-bis.  Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei
          casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei
          casi  in  cui  gli interventi di riparazione dei danni e di
          ripristino  per  gli  immobili  privati  di cui all'art. 4,
          comma  3,  siano  superiori ai limiti massimi stabiliti nel
          medesimo comma 3.
              7.   Il   termine   di   cui   all'art.   7,  comma  2,
          dell'ordinanza  n.  2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato
          fino  alla  fine dello stato di emergenza e i benefici sono
          concessi,  per  il  periodo  necessario,  anche  ai  nuclei
          familiari  residenti  in abitazioni principali, nel caso in
          cui  la  realizzazione  degli interventi di cui al presente
          articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
              Art.  4 (Interventi  a  favore  dei  privati  per  beni
          immobili    e    mobili). - 1. Per    gli   interventi   di
          ricostruzione   o   di   recupero  degli  immobili  privati
          distrutti  o  danneggiati  dalla crisi sismica, da attuarsi
          secondo  i  criteri  e  nei  limiti  dei  parametri  di cui
          all'art. 2, e' concesso:
                a) per  gli immobili distrutti, un contributo pari al
          costo   delle   strutture,  degli  elementi  architettonici
          esterni,  comprese  le  rifiniture  esterne,  e delle parti
          comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da
          realizzare  nell'ambito  dello  stesso  insediamento  e nel
          limite    delle    superfici    preesistenti    aumentabili
          esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
                b) per   gli   immobili  gravemente  danneggiati,  un
          contributo  pari al costo degli interventi sulle strutture,
          compreso   l'adeguamento   igienico-sanitario,   e  per  il
          ripristino  degli elementi architettonici esterni, comprese
          le  rifiniture  esterne,  e  delle parti comuni dell'intero
          edificio.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettera b),
          trovano   applicazione   per  soglie  di  danneggiamento  e
          vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A
          del  presente  decreto,  salvo  il  caso in cui gli edifici
          siano   ricompresi   nei   programmi  di  recupero  di  cui
          all'articolo 3.
              2-bis.  Per  parti  comuni si intendono quelle elencate
          dall'articolo  1117  del  codice  civile  e i benefici sono
          applicati anche agli immobili con unico proprietario.
              3.  Al  fine di proseguire, completare ed estendere gli
          interventi  di recupero degli immobili privati, con livelli
          di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di
          cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui
          all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un
          contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione
          delle  strutture,  ivi  compreso il miglioramento sismico e
          comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna
          unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a
          lire  120  milioni  per  gli  immobili privati destinati ad
          ospitare   comunita'   o   attivita'   turistico-ricettive,
          comprese  quelle  che  offrono  servizi  di  agriturismo, e
          comprende,   per   queste   ultime,   anche   l'adeguamento
          igienico-sanitario.  Il  contributo e' concesso nel caso in
          cui    gli   immobili   abbiano   comunque   subito   danni
          significativi  alle  strutture principali e superiori ad un
          limite  che  sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il
          Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei
          lavori pubblici.
              4.  I  contributi  di  cui  ai  commi  1, 2, 3 e 5 sono
          concessi,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  di cui
          all'art.  15,  solo  ai  soggetti  titolari  del diritto di
          proprieta'  sugli edifici alla data in cui si e' verificato
          il  danno  per  effetto  della  crisi  sismica  iniziata il
          26 settembre   1997,  ovvero  ai  soggetti  usufruttuari  o
          titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi
          edifici,   che   si   sostituiscano  ai  proprietari  nella
          richiesta  dei  contributi spettanti qualora i proprietari,
          per  qualsiasi  motivo,  non  esercitino  tale  diritto. Il
          proprietario  che  aliena,  il  suo diritto sull'immobile a
          soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado,
          dal  locatario,  dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti
          pubblici,  prima  del  completamento  degli  interventi  di
          ricostruzione  o  di  riparazione  che hanno beneficiato di
          tali  contributi,  e' dichiarato decaduto dalle provvidenze
          ed  e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
          degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio
          dello Stato.
              5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari
          per  qualsiasi  motivo  non  esercitino tale diritto, delle
          unita'  immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate
          ad  abitazione principale alla data in cui si e' verificato
          il  danno,  per  effetto  della  crisi  sismica iniziata il
          26 settembre  1997,  e'  concesso un contributo pari all'80
          per  cento  del  costo  delle  rifiniture  e degli impianti
          interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art.
          2,  comma  3,  qualora  il  reddito  complessivo del nucleo
          familiare  del  proprietario, detratto il reddito derivante
          dall'immobile   distrutto   o  inagibile  risultante  dalla
          dichiarazione  dei  redditi  per  l'anno 1996, calcolati ai
          sensi  delle  leggi  regionali  emanate in attuazione della
          delibera  Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 122 del 27 maggio
          1995,  non  superi  l'importo  di  lire  21  milioni.  Tale
          contributo  e'  fissato  al 60 per cento del costo suddetto
          per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al
          40  per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a
          50  milioni.  Qualora  il  reddito derivi esclusivamente da
          lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo
          di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al 90
          per  cento  del  costo  delle  rifiniture  interne  e degli
          impianti.  Per  gli  enti  religiosi e morali senza fini di
          lucro  il  contributo  e'  fissato  nella misura del 50 per
          cento  del  costo  predetto,  indipendentemente dal reddito
          dichiarato.
              5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza
          del  Ministro  dell'interno  delegato  per il coordinamento
          della  protezione  civile  n.  2947  del  24 febbraio 1999,
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n.  50  del 2 marzo 1999, il contributo spettante
          puo'  essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel
          territorio   dello   stesso   comune.   L'area   di  sedime
          dell'edificio  demolito  o  da  demolire viene acquisita al
          patrimonio  indisponibile  del comune e i diritti dei terzi
          sull'immobile  originario  si  trasferiscono  sull'immobile
          acquistato.
              6.   Ai   soggetti   residenti  che  hanno  subito,  in
          conseguenza  della  crisi  sismica,  la  distruzione  o  il
          danneggiamento  grave  di  beni  mobili  e  di  beni mobili
          registrati,  in  loro  proprieta'  alla  data  in cui si e'
          verificato  il  danno,  per  effetto  della  crisi  sismica
          iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a
          fondo  perduto  fino  al  40 per cento del valore del danno
          subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma
          4,  nel  limite  massimo complessivo di lire 50 milioni per
          ciascun nucleo familiare.
              7.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo, nel
          rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai
          comuni  sulla  base  di  modalita'  e  procedure  definite,
          d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di
          cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in
          immobili totalmente o parzialmente inagibili.
              7-bis.   I   comuni   provvedono   a  far  eseguire  le
          demolizioni  necessarie  per gli interventi di cui al comma
          1,  con  oneri  a  carico degli stanziamenti disposti dalle
          ordinanze  di  cui all'art. 1 e delle disponibilita' di cui
          all'art. 15.
              7-ter.  In  caso  di  inadempienza  dei  comuni per gli
          interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al
          comma  6  dell'art. 3, previa diffida ad adempiere entro un
          termine  non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente
          il  predetto  termine,  la regione si sostituisce al comune
          inadempiente, nominando un commissario ad acta.
              "Art.  15  (Norma  di copertura). - 1. Per l'attuazione
          degli  interventi  di  cui  al presente decreto, le regioni
          sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per
          gli   investimenti,   il  Fondo  di  sviluppo  sociale  del
          Consiglio  d'Europa,  la Cassa depositi e prestiti ed altri
          enti  creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di
          indebitamento   stabilito   dalla   normativa  vigente.  Il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
          concorrere  con  contributi  ventennali,  pari  a  lire 100
          miliardi  annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a
          decorrere dal 2000 fino al 2019.
              2.  All'onere  di  cui  al  comma  1,  pari  a lire 100
          miliardi  annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi
          annui  a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede
          mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 luglio  1991, n. 195, cosi'
          come  determinata  dalla  tabella C della legge 27 dicembre
          1997,  n.  450,  volta  ad  assicurare il finanziamento del
          Fondo  della protezione civile. In sede di prima attuazione
          le  regioni  sono  autorizzate a stipulare mutui ventennali
          nel    limite    del   predetto   contributo   pluriennale,
          rispettivamente,  di lire 28 miliardi annui per le Marche e
          di   lire  52  miliardi  annui  per  l'Umbria.  Sulla  base
          dell'accertamento  definitivo  dei  danni,  da  completarsi
          dalle  regioni  con  criteri  omogenei  e  d'intesa  con il
          Dipartimento  della protezione civile, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
          con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla
          ripartizione  definitiva  delle rimanenti disponibilita' di
          cui al comma 1.
              3.  All'attuazione  degli interventi di cui al presente
          decreto concorrono anche:
                a)  le  risorse  derivanti dalla riprogrammazione dei
          fondi  dell'Unione  europea  di  cui  alla  delibera  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome in data 20 novembre 1997,
          nel   rispetto   dei   vincoli   posti   dalla   disciplina
          comunitaria,  e  delle  correlative risorse provenienti dal
          cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con
          i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;
                b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non
          connesse   ad   interventi   di   emergenza  relativi  alle
          autorizzazioni  di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre
          1997,  n.  364,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          17 dicembre 1997, n. 434;
                c)  l'importo  di lire 200 miliardi da assegnarsi con
          delibera   Cipe   in  attuazione  del  protocollo  d'intesa
          sottoscritto  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          dai presidenti delle regioni.
              4. (Omissis).
              5.   Le  risorse  del  presente  articolo,  nonche'  le
          eventuali  ulteriori  disponibilita' individuate in sede di
          intesa  istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma
          1,  sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, cosi' come modificata dal
          comma   4,   mediante  apertura  di  apposite  contabilita'
          speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano
          quali   funzionari  delegati  preposti  all'attuazione  dei
          programmi della predetta intesa istituzionale di programma.
          I  fondi  che affluiscono alle contabilita' speciali di cui
          al  presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8,
          del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997, n. 135, sono
          mantenuti  a disposizione dei funzionari delegati fino alla
          realizzazione  degli  interventi  cui  i  fondi medesimi si
          riferiscono.
              6.  Le  disponibilita'  complessivamente  confluite nei
          fondi  comuni-contabilita'  speciali  sono  utilizzate  dai
          presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle
          risorse necessarie ai soggetti attuatori.
              6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria
          e  Marche  delle  risorse  di cui al comma 3, lettera a), i
          presidenti   delle  regioni  che  operano  in  qualita'  di
          funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse
          i   fondi  necessari  per  l'erogazione  delle  risorse  ai
          soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti
          nella  contabilita'  speciale  di  cui al comma 5. Le somme
          anticipate  sono  reintegrate  dalle  regioni  ad  avvenuta
          erogazione   delle  risorse  dell'Unione  europea  e  delle
          correlate    risorse    provenienti   dal   cofinanziamento
          nazionale.
              7.  La  Cassa  depositi  e  prestiti sui mutui concessi
          entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono
          a  carico  dei  comuni  individuati  anche limitatamente ad
          alcune  frazioni  ai  sensi  dell'art.  1,  commi  2  e  3,
          dell'ordinanza   13 ottobre  1997  n.  2694,  del  Ministro
          dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
          civile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 241 del
          15 ottobre  1997,  e  ai  sensi dell'art. 10 dell'ordinanza
          20 novembre 1997 n. 2717, e' autorizzata a ridurre le quote
          interessi  dovute  sulle  rate di ammortamento. Con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica  saranno  stabilite  percentuali
          differenziate  di  riduzione per le rate dovute nel periodo
          1o gennaio  1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza
          successiva.  La  percentuale  di  riduzione prevista per il
          quinquennio  1998-2002 non potra' comunque essere inferiore
          al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con
          scadenza nel medesimo periodo.
              8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per
          ulteriori  interventi  a  carico  o con il contributo dello
          Stato,  connessi  con  l'attuazione  del  programma  di cui
          all'art.  2,  potranno  essere finanziati mediante appositi
          accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.
              9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri  decreti,  le  variazioni di bilancio occorrenti per
          l'attuazione del presente decreto".