Art. 7-bis.
Ulteriori   misure   urgenti   per   gli  interventi  di  superamento
dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi
alluvionali  del novembre 1994, nonche' per la rilocalizzazione delle
   attivita' produttive ubicate in zone a rischio di esondazione.
((  1.   Il   termine   per   la   presentazione   delle  domande  di
rilocalizzazione  da  parte  dei  titolari  di  attivita'  produttive
ubicate  in  aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e'
prorogato,  nel  limite  delle risorse finanziarie disponibili, al 31
dicembre 2001.
  2. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n.  35,  e  successive  modificazioni,  il  Fondo  centrale di
garanzia  istituito  presso  il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi
dell'art.  28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1966,  n.  1142,  e'
incrementato  dell'importo  di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a
valere  sulle  disponibilita'  giacenti presso lo stesso Mediocredito
centrale  S.p.a. di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge
n.  691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge
n.   35   del  1995,  la  cui  autorizzazione  di  spesa  si  intende
conseguentemente ridotta del medesimo importo.
  3. Fino  alla  completa  attuazione  del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre
2002,   per   le   attivita'  connesse  agli  interventi  agevolativi
finalizzati  alla rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in
aree  a  rischio  di  cui  all'art.  4-quinquies del decreto-legge 19
maggio  1997,  n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio  1997,  n.  228,  e  successive modificazioni, la gestione del
Fondo  centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale
S.p.a.  ai  sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.
1142,  resta  incardinata  a livello centrale ed indistinto presso il
medesimo  Mediocredito  centale  S.p.a.,  che  svolge  le funzioni di
concessione  in  garanzia  di  cui  al  presente  comma  mediante  un
ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
  4. Ai  contratti  di  finanziamento  agevolato  previsti  dall'art.
4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  luglio  1997,  n. 228, e successive
modificazioni,  nei limiti delle residue disponibilita', si applicano
i benefici di cui all'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13
maggio  1999,  n.  132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato
il  finanziamento di cui al citato art. 4-quinquies, e' riconosciuto,
a  decorrere  dalla  medesima  data,  il tasso agevolato dell'1,5 per
cento;  la  durata  del  finanziamento, che non puo' superare i dieci
anni,  ricomprendera'  un  periodo  massimo di preammortamento di tre
anni  a  decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle
residue disponibilita'.
  5. Nei   limiti   delle   risorse   assegnate   e   disponibili,  i
finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio  1997,  n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento
delle scorte.
  6. Le  imprese  locatarie  degli insediamenti ubicati nelle aree di
cui  all'art.  1  del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  24  aprile  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione
del  disposto dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228,  anche  provvisoriamente  rilocalizzatesi,  possono  accedere ai
finanziamenti  di  cui al medesimo art. 4-quinquies, nei limiti delle
risorse   assegnate   e   disponibili,  anche  per  l'acquisto  o  la
realizzazione del nuovo insediamento.
  7. Nei  casi  di  immobili  destinati ad uso di civile abitazione e
interessati    da   eventi   calamitosi   avvenuti   in   conseguenza
dell'alluvione  del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere
ai  proprietari  contributi al fine di consentire la ricostruzione in
altro   sito   o  l'acquisto  di  abitazioni  sostitutive.  All'onere
relativo,  stimato  in  lire  2  miliardi, si provvede utilizzando le
residue  disponibilita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge
19  dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16  febbraio  1995,  n. 35, e successive modificazioni, presenti, per
l'anno  2000,  sui  capitoli  di bilancio dei comuni interessati e la
regione  Piemonte  e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti
dai  ribassi  d'asta,  fino  alla  concorrenza di 2 miliardi di lire,
relativi  all'esecuzione  degli  interventi  infrastrutturali  di cui
all'art.  2  del  decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive
modificazioni.  I  comuni  interessati  sono autorizzati a versare le
predette  disponibilita'  all'entrata  del bilancio regionale perche'
siano  riassegnate  allo  scopo.  Per  le  aree  su cui insistono gli
immobili da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei
bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile
dei comuni medesimi.
  8. I  professionisti  che risultavano iscritti negli appositi albi,
collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono,
nei  limiti  delle  risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di
cui  all'art.  4-quinquies  del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e
successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4-quinquies del
          decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   16 luglio   1997,  n.  228
          (Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare gli
          incendi   boschivi   sul   territorio   nazionale,  nonche'
          interventi  in  materia  di  protezione  civile, ambiente e
          agricoltura):
              "Art.   4-quinquies   (Rilocalizzazione   di  attivita'
          produttive  collocate  in aree a rischio di esondazione). -
          1.   I   titolari   di  imprese  industriali,  artigianali,
          commerciali,    di   servizi,   turistico-alberghiere   con
          insediamenti  ricompresi  nelle  fasce  fluviali soggette a
          vincolo  derivante  dalle  delibere  adottate  dal comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
          183,  e  dell'art.  12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
          398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
          1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          accedere  ai  crediti  agevolati  destinati  alle attivita'
          produttive  danneggiate  dagli eventi alluvionali che hanno
          colpito  l'Italia  settentrionale nel novembre 1994, di cui
          agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  e  successive  modificazioni, allo scopo di
          rilocalizzare   in   condizioni  di  sicurezza  la  propria
          attivita'   al   di  fuori  delle  citate  fasce  fluviali,
          nell'ambito  del  territorio del medesimo comune o di altri
          comuni  distanti  non piu' di trenta chilometri, nel limite
          delle  risorse  residue  assegnate al Mediocredito centrale
          S.p.a,  e  alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3
          del   decreto-legge   n.  691  del  1994,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
              2.   I   finanziamenti   ricomprendono   gli  oneri  di
          acquisizione   di   aree  idonee,  di  realizzazione  degli
          insediamenti  e di trasferimento delle attrezzature e degli
          impianti  produttivi,  nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa   stessa   nel   limite  della  pari  capacita'
          produttiva  nonche'  di  demolizione  e di ripristino delle
          aree  dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
          per  cento  per  spesa  prevista  non  superiore a lire due
          miliardi,  fino  al  75  per  cento  per spesa prevista non
          superiore  a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
          spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
              3.  I  finanziamenti  di  cui al presente articolo sono
          concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
          propria   capacita'  produttiva  o  attuano  interventi  di
          innovazione  tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
          carico dell'impresa medesima.
              4.  I  titolari  di  imprese  industriali, commerciali,
          artigianali  e  di  servizi  di cui al comma 1, che abbiano
          fruito  dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
          del  1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
          dagli   eventi   alluvionali   del novembre  1994,  possono
          accedere   ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  ed  il
          precedente  finanziamento viene contestualmente estinto con
          oneri  a  carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
          medesimo comma 1.
              5.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo  del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa  sui  finanziamenti  concessi dalle banche ai
          sensi  del  presente  articolo sono stabilite, ove non gia'
          disciplinate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con   il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la gestione delle agevolazioni si
          applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
              6.  I  limiti  e le condizioni di cui all'art. 3, comma
          214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del
          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,
          riguardanti  i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
          presso  la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
          pubblici  assegnati  alla Cassa per il credito alle imprese
          artigiane   S.p.a.   -  Artigiancassa  ed  al  Mediocredito
          centrale S.p.a.
              6-bis.  Nei  limiti delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  all'unita'
          previsionale  di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e
          della  domanda  estera",  ai  titolari di aziende agricole,
          singole   e  associate,  comprese  le  cooperative  per  la
          raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
          prodotti  agricoli  che  intendono rilocalizzare la propria
          attivita',  si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
          alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
          finanziamenti  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
          presente articolo.
              6-ter.  Nei  casi di avvenuta delocalizzazione previsti
          dal  presente  articolo,  i  proprietari dei territori resi
          liberi,  ricompresi  nelle  fasce  A  e B del pianostralcio
          adottato  dall'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, possono
          accedere,  nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  nell'ambito
          dell'unita'   previsionale   di   base  3.2.1.8,  "Sviluppo
          dell'esportazione  e  della  domanda  estera",  ai  crediti
          agevolati  di  cui  al presente articolo al fine di avviare
          sui  medesimi  terreni attivita' agricole, a condizione che
          il  5  per cento degli stessi venga destinato ad interventi
          di  rinaturalizzazione.  In  questi  casi  il finanziamento
          ricomprende    gli   oneri   relativi   alla   bonifica   e
          all'adeguamento   ad   uso   agricolo   del  terreno,  agli
          interventi  di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
          riservata,   all'avviamento  dell'attivita'  produttiva  ed
          all'acquisto  di  mezzi  e  scorte  ad  essa destinati, nei
          limiti  stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
          agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
          terreni  medesimi.  L'esercente  l'attivita'  agricola deve
          assicurare  idonea  manutenzione  anche  delle  porzioni di
          terreno   sulle   quali   ha   attuato  gli  interventi  di
          rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
          del   credito  agevolato.  Le  condizioni  e  le  modalita'
          dell'intervento   agevolativo   del  Mediocredito  centrale
          S.p.a.  e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa,  ove non gia' disciplinate con il
          decreto  ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
          disciplinate  con  un  ulteriore  decreto  del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con il Ministro per le politiche agricole, con il
          Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione civile.".
              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 1, comma
          4,  e  2,  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi
          dell'art. 4-bis):
              "Art.  1.  - 4. Per l'attuazione delle disposizioni del
          presente  articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 900
          miliardi  per  l'anno  1995, e lire 720 miliardi per l'anno
          1996.
              Art.  2.  -  1.  Il  Fondo  per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 31 del decreto-legge
          18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1966,  n.  1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207  miliardi per l'anno 1996, e di lire 117 miliardi annui
          a decorrere dall'anno 1997.
              2.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'art.  1,  comma  1,  dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
              4.   Il   tasso  d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
              4-bis. (Abrogato).
              5.  Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
              6.  Il  Fondo  centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 28 del
          decreto-legge  18  novembre 1966,  n.  976, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
              7.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              8.   A   valere   sulle  somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
              8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  siano  assistiti da garanzie rilasciate dai
          confidi,  l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
              9.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai   sensi   del  presente  articolo  e  dell'art.  3  sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni  di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
          3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
              - Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  28  del
          decreto-legge  18  novembre  1966,  n. 976, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 dicembre  1966,  n.  1142
          (Ulteriori  interventi e provvidenze per la ricostruzione e
          per  la  ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dalle
          alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966):
              "Art.  28.  -  E' istituito presso l'"Istituto centrale
          per  il  credito a medio termine (Mediocredito centrale) un
          Fondo  centrale  di  garanzia  per  la copertura dei rischi
          derivanti  dalle  operazioni  di  credito a medio termine a
          favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate
          ai  sensi  della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
          modificazioni,   nonche'   per   la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dalle  operazioni  di  credito a medio termine a
          favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate
          ai   sensi   della   legge   16 settembre  1960,  n.  1016,
          limitatamente   alle   imprese   danneggiate  aventi  sede,
          filiali,  stabilimenti,  depositi,  cantieri  o  negozi nei
          territori  indicati  nei  decreti  emanati  o da emanarsi a
          norma  dell'art.  1  del  decreto-legge 4 novembre 1966, n.
          914, nonche' per le operazioni previste dal successivo art.
          43-bis.  La  qualita'  di  impresa danneggiata e' accertata
          dalla    competente   Camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura.
              La  garanzia  prevista  dal comma precedente si applica
          alle  imprese ammesse ai benefici del "Fondo", in base alle
          decisioni del consiglio di amministrazione del Mediocredito
          centrale  in  conformita'  delle  disposizioni  fissate dal
          Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
              La  garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica, nei
          limiti  appresso  indicati, per la perdita che gli istituti
          ed  aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il
          Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver
          escusso  i  beni costituiti in specifica garanzia, ed anche
          senza  aver  esperito  altre  procedure  di  recupero se il
          Mediocredito centrale avra' manifestato il proprio assenso.
          Tali  istituti  potranno  avvalersi  per  il  recupero  dei
          crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del
          decreto  legislativo  luogotenenziale  1o novembre 1944, n.
          367.
              La  garanzia  suddetta  si esplica nella misura del 95%
          della  perdita  sofferta fino a lire trenta milioni e nella
          misura dell'80% per l'eccedenza.
              Le  provvidenze di cui al presente articolo sono estese
          alle  societa'  cooperative  qualunque  sia  il  numero dei
          dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  26 maggio  2000,  reca:  "Individuazione delle risorse
          umane,   finanziarie,   strumentali   ed  organizzative  da
          trasferire  alle  regioni  in  materia  di  salute  umana e
          sanita'  veterinaria  ai  sensi  del titolo IV, capo I, del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 3-quinquies, comma 1,
          del  decreto-legge  13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   13 luglio   1999,  n.  226
          (Interventi urgenti in materia di protezione civile):
              "Art.  3-quinquies  (Misure  a  favore  delle attivita'
          produttive  danneggiate  da  eventi  calamitosi).  -  1.  I
          soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli
          2   e  3  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35,  e  successive  modificazioni ivi compresi i
          soggetti   mutuatari   di   cui  all'art.  4-quinquies  del
          decreto-legge  28  agosto  1995,  n.  364,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono
          chiedere  all'istituto  mutuante di rinegoziare, nei limiti
          delle  disponibilita'  dei fondi di cui agli articoli 2 e 3
          del  citato  decreto-legge  n.  691  del  1994, gestiti dal
          Mediocredito  centrale  e dall'Artigiancassa, le operazioni
          finanziarie  gia'  stipulate ai vigenti tassi d'interesse e
          nell'ulteriore  termine  di  dieci  anni,  di  cui  tre  di
          preammortamento,  ai  sensi  dei  citati articoli 2 e 3. Il
          tasso  d'interesse  a carico delle imprese beneficiarie dei
          finanziamenti  di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto
          all'1,5  per  cento  nominale annuo posticipato a decorrere
          dall'inizio   del   nuovo   periodo   di  ammortamento  del
          finanziamento,   con   oneri   a   carico   delle  predette
          disponibilita'  finanziarie.  Con  decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          adottato  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno
          delegato  per  il coordinamento della protezione civile, si
          provvede  a  disciplinare  le  condizioni  e  le  modalita'
          attuative della presente disposizione, stabilendo anche che
          la  rinegoziazione  non  costituisce  una  nuova operazione
          finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere
          utilizzato  anche  ai  fini  del differimento del pagamento
          delle   rate   non   pagate,   tenendo  conto  degli  oneri
          amministrativi  e  finanziari  sostenuti delle banche. Alle
          operazioni   finanziarie  rinegoziate  non  possono  essere
          estesi   i  benefici  previsti  dall'art.  18  della  legge
          7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   24 aprile   1998  (Condizioni  e  modalita'  di
          concessione    dei    finanziamenti    agevolati   per   la
          rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita'
          delle  imprese  aventi  insediamenti ricompresi nelle fasce
          fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia):
              "Art.  1 (Soggetti beneficiari) - 1. Ai sensi dell'art.
          4-quinquies  della  legge  sono  ammesse  ai  finanziamenti
          agevolati  previsti  dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35
          del  1995, e successive modificazioni ed integrazioni, alle
          condizioni  e  modalita'  di  cui al presente decreto e nei
          limiti  delle  risorse  residue assegnate al Mediocredito e
          all'Artigiancassa,    le    imprese   aventi   insediamenti
          ricompresi  nelle fasce fluviali "A e B soggette a vincolo,
          nonche'  nelle  aree  della fascia "C per le quali i comuni
          abbiano  deliberato  misure  restrittive  analoghe a quelle
          vigenti  per  la  fascia  "B  ,  individuate ai sensi della
          delibera   del  Comitato  istituzionale  dell'Autorita'  di
          bacino del fiume Po del n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la
          quale  e'  stato  adottato  il  piano  stralcio delle fasce
          fluviali.
              2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle
          risorse  disponibili,  iscritte  nello  stato di previsione
          della  spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  all'unita'  previsionale di base
          3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende agricole,
          singole   e  associate,  comprese  le  cooperative  per  la
          raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
          prodotti  agricoli,  le  quali  si trovino nelle condizioni
          previste dallo stesso comma 1".
              - Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  2,  del
          decreto-legge  24 novembre  1994,  n.  646, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio   1995,  n.  22
          (Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite dalle
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e   dagli  eventi
          alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994):
              "Art.   2.   -   1.   E'   istituito   per  il  periodo
          dell'emergenza,  e  comunque  con  durata che non superi il
          30 giugno   1995,   un   comitato   composto  dal  Ministro
          dell'interno,  il quale lo presiede, e dai presidenti delle
          regioni   interessate.  Il  comitato  provvede,  sentiti  i
          presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i
          comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo,
          a  ripartire  tra  le  regioni,  gli  enti locali, le altre
          amministrazioni  e  le prefetture interessate le risorse di
          cui  al  comma  2  con  esclusione  della quota di lire 100
          miliardi   iscritta   al   capitolo  4296  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno,  sulla base delle
          esigenze  rilevate  e  accertate  e  con  riferimento  alle
          specifiche finalita' di cui all'art. 3.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          complessiva  spesa  di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994,
          da  iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno, per il
          successivo   trasferimento   delle  rispettive  quote,  sui
          pertinenti  capitoli  di  spesa,  alle  regioni,  agli enti
          locali   ed  alle  altre  amministrazioni  interessate.  La
          rimanente  quota  di  100  miliardi e' iscritta al capitolo
          4296  dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
          per  essere versata, con decreti del Ministro dell'interno,
          alla  contabilita' speciale delle prefetture delle province
          interessate  per  gli  interventi  di  primo  soccorso e di
          assistenza.  Le  medesime  prefetture sono autorizzate, ove
          occorra,  a  prelevare  le  somme  necessarie  sui fondi in
          genere  della contabilita' speciale. Le somme non ripartite
          nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.
              3.  Per  far  fronte  ad  interventi  urgenti  di prima
          necessita'  i  comuni  di  cui  all'art.  1 possono, previa
          delibera   della   giunta,  utilizzare  fondi  del  proprio
          bilancio    non   destinati   alla   copertura   di   spese
          indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresi'
          procedere   a  variazioni  di  bilancio  fino  a  tutto  il
          31 dicembre 1994.
              4. Nei  comuni  di  cui all'art. 1, comma 1, il termine
          per  l'approvazione  del  bilancio  da  parte del consiglio
          comunale e' prorogato al 28 febbraio 1995.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno
          1994,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del tesoro per il medesimo anno
          1994,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro
          e'   autorizzato,  con  propri  decreti,  ad  apportare  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il comitato
          puo'   avvalersi   dei   rilievi  aerofotogrammetrici  gia'
          effettuati   a   qualunque   titolo  dalle  amministrazioni
          pubbliche.
              7.   I  rendiconti  delle  spese  erogate  sulle  somme
          assegnate   ai  sensi  del  comma  2,  sono  sottoposti  al
          riscontro   degli  uffici  decentrati  e  periferici  della
          Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.".