Art. 7-bis. Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per la rilocalizzazione delle attivita' produttive ubicate in zone a rischio di esondazione. (( 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001. 2. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilita' giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo. 3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita' connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite. 4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita', si applicano i benefici di cui all'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato il finanziamento di cui al citato art. 4-quinquies, e' riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo' superare i dieci anni, ricomprendera' un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita'. 5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte. 6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo art. 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento. 7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita' all'entrata del bilancio regionale perche' siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi. 8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura): "Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. 6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a. 6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo. 6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.". - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 4, e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 4-bis): "Art. 1. - 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995, e lire 720 miliardi per l'anno 1996. Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996, e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. (Abrogato). 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966): "Art. 28. - E' istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni previste dal successivo art. 43-bis. La qualita' di impresa danneggiata e' accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del "Fondo", in base alle decisioni del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformita' delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avra' manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1o novembre 1944, n. 367. La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95% della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80% per l'eccedenza. Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle societa' cooperative qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, reca: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". - Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile): "Art. 3-quinquies (Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998 (Condizioni e modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia): "Art. 1 (Soggetti beneficiari) - 1. Ai sensi dell'art. 4-quinquies della legge sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni e modalita' di cui al presente decreto e nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito e all'Artigiancassa, le imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali "A e B soggette a vincolo, nonche' nelle aree della fascia "C per le quali i comuni abbiano deliberato misure restrittive analoghe a quelle vigenti per la fascia "B , individuate ai sensi della delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po del n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale e' stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali. 2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, le quali si trovino nelle condizioni previste dallo stesso comma 1". - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994): "Art. 2. - 1. E' istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2 con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalita' di cui all'art. 3. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi e' iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilita' speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilita' speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessita' i comuni di cui all'art. 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresi' procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994. 4. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e' prorogato al 28 febbraio 1995. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il comitato puo' avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici gia' effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche. 7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2, sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.".