Art. 7-ter. Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (( 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'art. 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1): "Art. 16 (Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta) - 1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale. 2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.