Art. 7-ter.
               Competenze della regione Valle d'Aosta
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano
((  1.  L'attuazione  del presente decreto avviene nel rispetto delle
competenze  previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle
relative  norme  di attuazione e dall'art. 16 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  nonche'  nel rispetto di quanto stabilito in materia
dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano
e dalle relative norme di attuazione. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225   (per  l'argomento  v.  nei
          riferimenti normativi dell'art. 1):
              "Art.  16 (Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta) -
          1.  Le  competenze  attribuite  nella  presente  legge alla
          provincia  e al presidente dell'amministrazione provinciale
          fanno  capo,  nella  regione Valle d'Aosta, rispettivamente
          all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta
          regionale.
              2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite
          al   prefetto  sono  svolte,  nel  territorio  della  Valle
          d'Aosta,   dal  presidente  della  giunta  regionale.  Egli
          partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio  nazionale  della
          protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo
          rappresentante.