(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica
    Il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) - al quale
la legge assegna venti componenti oltre il sindaco - si e' dimostrato
incapace  di  provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti,
al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari
per  la  salvaguardia  degli  equilibri di bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1999.
    Essendo,  infatti,  scaduti  i  termini di legge entro i quali il
predetto  documento  contabile  avrebbe  dovuto  essere approvato, ai
sensi  dell'art.  36,  comma  4,  del decreto legislativo 25 febbraio
1995,  n. 77, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale
di  Salerno,  con  provvedimento  n.  3208/C.S.  del  7 ottobre 1999,
diffidava   il   consiglio  comunale  ad  approvare  i  provvedimenti
necessari   per  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  di
previsione  per  l'anno  1999  entro il termine di venti giorni dalla
data di notifica del provvedimento stesso.
    Le  sedute  del 3, 5 e 9 novembre 1999 risultavano infruttuose ai
fini dell'approvazione del sopracitato strumento contabile.
    Scaduto  il  termine assegnato al consiglio comunale, l'organo di
controllo, con decreto n. 3154/C.S. del 4 novembre 1999, nominava due
commissari   "ad  acta"  che,  in  via  sostitutiva,  deliberavano  i
provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli  equilibri del
bilancio di previsione 1999, nella seduta del 24 novembre 1999.
    Il  prefetto  di  Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi
prevista  dall'art.  36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio
1995,  n.  77,  che  equipara ad ogni effetto la mancata adoziome, da
parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di  riequilibrio  previsti dal
sopracitato  articolo  alla  mancata  approvazione  del  bilancio  di
previsione  di  cui  all'art.  39,  comma  1, lettera c), della legge
8 giugno  1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal
comma  2  del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento
del  consiglio  comunale  di Pontecagnano Faiano, disponendone, nelle
more,   con   provvedimento  n.  861.13.l/Sett. II/Sez. I/EE.LL.  del
25 novembre  1999,  la  sospensione,  con  la  conseguente nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune.
    Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo
al  proposto  scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale
non  e' riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento
contabile,  anche  dopo  la  scadenza  dei  termini entro i quali era
tenuto  a  provvedervi,  tanto  da  rendere  necessario  l'intervento
sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.
    Mi  onoro,  pertanto,  di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del  consiglio  comunale  di  Pontecagnano  Faiano  (Salerno) ed alla
nomina  del  commissario per la provvisoria gestione del comune nella
persona del dott. Piero Mattei.
      Roma, 17 dicembre 1999
               Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino