IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 30 novembre 1998, n 413, art. 9, comma 1, che prevede l'adozione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, sulla base delle richieste delle autorita' portuali o laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate, per la cui realizzazione e' autorizzata la contrazione di mutui quindicennali o l'effettuazione di altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Viste le richieste delle autorita' portuali, intese ad includere nel predetto programma opere infrastrutturali previste nei vigenti piani regolatori portuali, per un costo globale di massima quantificabile in oltre 2.500 miliardi di lire; Considerato che le autorita' marittime hanno segnalato, relativamente, ai porti ove non e' istituita l'autorita' portuale, interventi infrastrutturali previsti nei vigenti piani regolatori portuali, per un costo globale quantificabile di massima in oltre 500 miliardi di lire; Considerato che, con la contrazione di mutui quindicennali o l'effettuazione di altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui, si prevede di poter disporre complessivamente di risorse per lire 1.100 miliardi; Considerata la rilevanza strategica dei porti sede di autorita' portuale, cui fanno capo circa l'80% del traffico merci complessivo di tutti i porti italiani e quote percentuali anche maggiori di quelle tipologie di traffici, di carichi e di merci in grado di generare un piu' alto valore aggiunto e quindi un maggiore impatto economico (traffici internazionali, contenitori e merci varie); Considerato che nella fase di predisposizione dell'ipotesi di programma di opere in argomento, effettuata di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, detta amministrazione ha fatto presente che le necessita' dei porti, ove non e' istituita l'autorita' portuale, saranno tenute presenti nella programmazione a breve termine dello stesso Ministero; Ritenuto opportuno ripartire le risorse disponibili tenendo conto, di massima: dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto sede di autorita' portuale rispetto al traffico dell'intera portualita' nazionale; delle piu' significative componenti di traffico (merci, contenitori, passeggeri); della conformita' delle opere da includere nel programma con il vigente Piano regolatore di ciascun porto considerato; del livello di definizione progettuale di ciascuna opera; Visto il contratto d'area sottoscritto dal Governo il 31 marzo 1999 relativo all'area di Gioia Tauro; Sentite le regioni interessate; Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX Commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, il 1o luglio 1999, sullo schma di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti; Visto il parere favorevole reso dalla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1999 sul medesimo schema di programma; Ritenuto di dover accogliere l'osservazione della IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati di cui alla lettera b) del parere reso il 1o luglio 1999 sullo schema di programma; Considerato che: sono prevedibili dei ribassi d'asta in sede di aggiudicazione dei lavori superiori all'uno per cento del costo delle opere; possono essere immediatamente destinati a favore del porto di Catania 10 miliardi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nella bozza di programma sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari; devono essere corrispondentemente ridotti, secondo una misura percentuale eguale, tutti gli stanziamenti destinati agli altri porti inclusi nel programma, tranne quello di Gioia Tauro; Ritenuto di dover utilizzare tempestivamente le risorse disponibili a seguito della contrazione di mutui o l'effettuazione di altre operazioni finanziarie, del cui ammortamento lo Stato si fa carico a decorrere dall'anno 2000; Considerato che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture di ampiamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti il costo complessivo degli interventi da realizzare in ciascun porto potrebbe risultare inferiore a quello determinato in sede di predisposizione del programma di opere, rendendo pertanto disponibili ulteriori risorse; Ritenuta l'opportunita' di destinare le eventuali ulteriori risorse comunque disponibili alla realizzazione di altre opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione, nei porti sede di autorita' portuale; Ritenuta l'opportunita' di affidare al Fondo gestione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58, la contrazione di un mutuo o l'effettuazione di altra operazione finanziaria per assicurare la copertura del programma delle opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, al fine di ottenere condizioni piu' vantaggiose dal punto di vista economico e di semplificare le procedure di erogazione delle rate di ammortamento del mutuo o degli oneri connessi ad altra operazione finanziaria. Decreta: Art. 1. Sono adottati il programma delle opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, e la relativa ripartizione delle risorse, riportati nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.