IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  30 novembre  1998,  n  413,  art. 9, comma 1, che
prevede  l'adozione  da  parte  del  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione,   di   un   programma   di   opere  infrastrutturali  di
ampliamento,  ammodernamento e riqualificazione dei porti, sulla base
delle  richieste  delle  autorita'  portuali o laddove non istituite,
delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate, per la cui
realizzazione  e' autorizzata la contrazione di mutui quindicennali o
l'effettuazione  di  altre operazioni finanziarie in relazione a rate
di   ammortamento   per   capitale   ed   interessi  complessivamente
determinati  dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato
per lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Viste  le  richieste  delle autorita' portuali, intese ad includere
nel  predetto  programma  opere infrastrutturali previste nei vigenti
piani   regolatori   portuali,   per  un  costo  globale  di  massima
quantificabile in oltre 2.500 miliardi di lire;
  Considerato   che   le   autorita'   marittime   hanno   segnalato,
relativamente,  ai  porti  ove non e' istituita l'autorita' portuale,
interventi  infrastrutturali  previsti  nei  vigenti piani regolatori
portuali, per un costo globale quantificabile di massima in oltre 500
miliardi di lire;
  Considerato  che,  con  la  contrazione  di  mutui  quindicennali o
l'effettuazione  di  altre operazioni finanziarie in relazione a rate
di   ammortamento   per   capitale   ed   interessi  complessivamente
determinati  dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato
per   lire   100   miliardi  annui,  si  prevede  di  poter  disporre
complessivamente di risorse per lire 1.100 miliardi;
  Considerata  la  rilevanza  strategica  dei porti sede di autorita'
portuale,  cui  fanno capo circa l'80% del traffico merci complessivo
di  tutti  i  porti  italiani  e  quote percentuali anche maggiori di
quelle  tipologie  di  traffici,  di  carichi  e di merci in grado di
generare  un  piu'  alto valore aggiunto e quindi un maggiore impatto
economico (traffici internazionali, contenitori e merci varie);
  Considerato  che  nella  fase  di  predisposizione  dell'ipotesi di
programma  di  opere  in  argomento,  effettuata  di  intesa  con  il
Ministero   dei  lavori  pubblici,  detta  amministrazione  ha  fatto
presente   che   le  necessita'  dei  porti,  ove  non  e'  istituita
l'autorita'  portuale, saranno tenute presenti nella programmazione a
breve termine dello stesso Ministero;
  Ritenuto  opportuno ripartire le risorse disponibili tenendo conto,
di  massima: dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto
sede   di   autorita'   portuale  rispetto  al  traffico  dell'intera
portualita'   nazionale;   delle  piu'  significative  componenti  di
traffico  (merci,  contenitori,  passeggeri); della conformita' delle
opere  da  includere nel programma con il vigente Piano regolatore di
ciascun  porto considerato; del livello di definizione progettuale di
ciascuna opera;
  Visto il contratto d'area sottoscritto dal Governo il 31 marzo 1999
relativo all'area di Gioia Tauro;
  Sentite le regioni interessate;
  Visto  il  parere  favorevole,  con  osservazioni,  reso  dalla  IX
Commissione  permanente  (trasporti, poste e telecomunicazioni) della
Camera  dei  Deputati, il 1o luglio 1999, sullo schma di programma di
interventi  infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la
riqualificazione dei porti;
  Visto  il  parere  favorevole  reso dalla 8a Commissione permanente
(Lavori  pubblici,  comunicazioni)  del Senato della Repubblica nella
seduta del 6 luglio 1999 sul medesimo schema di programma;
  Ritenuto  di  dover  accogliere l'osservazione della IX Commissione
permanente  (Trasporti,  poste  e telecomunicazioni) della Camera dei
Deputati  di  cui  alla  lettera b) del parere reso il 1o luglio 1999
sullo schema di programma;
  Considerato che:
    sono prevedibili dei ribassi d'asta in sede di aggiudicazione dei
lavori superiori all'uno per cento del costo delle opere;
    possono  essere  immediatamente  destinati  a favore del porto di
Catania 10 miliardi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nella bozza
di  programma  sottoposto  al  parere  delle  competenti  commissioni
parlamentari;
    devono  essere  corrispondentemente  ridotti,  secondo una misura
percentuale eguale, tutti gli stanziamenti destinati agli altri porti
inclusi nel programma, tranne quello di Gioia Tauro;
  Ritenuto di dover utilizzare tempestivamente le risorse disponibili
a  seguito  della  contrazione  di  mutui  o l'effettuazione di altre
operazioni  finanziarie, del cui ammortamento lo Stato si fa carico a
decorrere dall'anno 2000;
  Considerato  che  a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori
per    la   realizzazione   delle   infrastrutture   di   ampiamento,
ammodernamento  e  riqualificazione  dei  porti  il costo complessivo
degli  interventi  da  realizzare in ciascun porto potrebbe risultare
inferiore  a  quello  determinato  in  sede  di  predisposizione  del
programma di opere, rendendo pertanto disponibili ulteriori risorse;
  Ritenuta l'opportunita' di destinare le eventuali ulteriori risorse
comunque    disponibili    alla    realizzazione   di   altre   opere
infrastrutturali  di  ampliamento, ammodernamento e riqualificazione,
nei porti sede di autorita' portuale;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  affidare  al  Fondo  gestione  di cui
all'art.  1,  comma  1  del  decreto-legge  22 gennaio  1990,  n.  6,
convertito  con  modificazioni  nella  legge 24 marzo 1990, n. 58, la
contrazione  di  un  mutuo  o  l'effettuazione  di  altra  operazione
finanziaria  per  assicurare  la  copertura del programma delle opere
infrastrutturali  di  ampliamento,  ammodernamento e riqualificazione
dei  porti, al fine di ottenere condizioni piu' vantaggiose dal punto
di vista economico e di semplificare le procedure di erogazione delle
rate  di  ammortamento  del  mutuo  o  degli  oneri connessi ad altra
operazione finanziaria.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono   adottati   il  programma  delle  opere  infrastrutturali  di
ampliamento,  ammodernamento  e  riqualificazione  dei  porti,  e  la
relativa  ripartizione  delle  risorse,  riportati  nell'allegato  al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.