Art. 2. Ciascuna autorita' portuale, per ognuno dei lavori da realizzare nel porto in cui essa e' istituita, entro il 31 dicembre 2000 avvia le procedure di aggiudicazione e, al termine, comunica il quadro economico definitivo al Ministero dei trasporti e della navigazione, che ridetermina conseguentemente la misura del finanziamento concesso.