Art. 2.
  Ciascuna  autorita'  portuale,  per ognuno dei lavori da realizzare
nel  porto  in cui essa e' istituita, entro il 31 dicembre 2000 avvia
le  procedure  di  aggiudicazione  e,  al termine, comunica il quadro
economico  definitivo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
che   ridetermina   conseguentemente   la  misura  del  finanziamento
concesso.