Art. 3.
  Il  Fondo  gestione  di  cui  all'art.  1 comma 1 del decreto-legge
22 gennaio  1990,  n.  6,  convertito  con  modificazioni nella legge
24 marzo 1990, n. 58 - sulla base dell'art. 9 della legge 30 novembre
1998,  n.  413,  e  con  i limiti in esso previsti - e' autorizzato a
contrarre  un  mutuo  quindicennale  od a effettuare altra operazione
finanziaria  secondo  la normativa comunitaria e nazionale vigente in
materia di appalti di servizi pubblici.
  Le  risorse  finanziarie  risultanti  a  seguito  della stipula del
contratto  di mutuo o dell'effettuazione delle operazioni finanziarie
di  cui  al precedente capoverso, sono versate sul conto infruttifero
della  tesoreria  unica intestato al Fondo gestione di cui all'art. 1
comma  1  del  decreto-legge  22 gennaio  1990,  n. 6, convertito con
modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58.
  Il  Ministero dei trasporti e della navigazione, unita' di gestione
delle  infrastrutture  per  la  navigazione  ed il demanio marittimo,
autorizza  il  Fondo gestione al trasferimento sul conto infruttifero
intestato  a  ciascuna  autorita' portuale delle somme corrispondenti
all'ammontare del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 2.