Art. 3. Il Fondo gestione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58 - sulla base dell'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e con i limiti in esso previsti - e' autorizzato a contrarre un mutuo quindicennale od a effettuare altra operazione finanziaria secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di servizi pubblici. Le risorse finanziarie risultanti a seguito della stipula del contratto di mutuo o dell'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui al precedente capoverso, sono versate sul conto infruttifero della tesoreria unica intestato al Fondo gestione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, autorizza il Fondo gestione al trasferimento sul conto infruttifero intestato a ciascuna autorita' portuale delle somme corrispondenti all'ammontare del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 2.