Art. 10.
                    Responsabile del procedimento
  1.   Salvo   che   sia   diversamente  disposto,  responsabile  del
procedimento   e'  il  dirigente  preposto  all'unita'  organizzativa
competente.
  2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro
dipendente  addetto  all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate   dall'art.  6  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni,  e dal presente regolamento e svolge tutti
gli  altri  compiti  indicati  nelle  disposizioni organizzative e di
servizio,    nonche'    quelli   attinenti   all'applicazione   delle
disposizioni   della   legge  4 gennaio  1968,  n.  15  e  successive
modificazioni ed integrazioni.