Art. 10. Responsabile del procedimento 1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente. 2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.