Art. 11.
        Integrazione e modificazione del presente regolamento
  1.  I  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti amministrativi
individuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  regolamento  saranno  disciplinati con apposito regolamento
integrativo.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento  e,  successivamente, ogni tre anni, l'Autorita' verifica
lo  stato  di  attuazione  della  normativa  emanata e apporta, nelle
prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.