Art. 12. Forme di pubblicita' 1. Il presente regolamento e' reso pubblico mediante forme e modalita' stabilite dall'Autorita'. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.