Art. 12.
                        Forme di pubblicita'
  1.  Il  presente  regolamento  e'  reso  pubblico  mediante forme e
modalita'  stabilite dall'Autorita'. Le stesse forme e modalita' sono
utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi  elenchi  recanti  l'indicazione  delle unita' organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e  del  procedimento,  nonche'  del
provvedimento  finale,  in  relazione  a ciascun tipo di procedimento
amministrativo.