Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
  1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui  l'Autorita'  abbia  notizia  del  fatto  da  cui sorge
l'obbligo di provvedere.
  2.  Qualora  l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione,   il   termine   iniziale   decorre  dalla  data  di
ricevimento,  da  parte  della  Autorita',  della  richiesta  o della
proposta.