Art. 3.
Decorrenza  del  termine  iniziale per i procedimenti a iniziativa di
                                parte
  1.  Per  i  procedimenti  a iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
  2.  La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti  dalla  Autorita',  ove  determinati  e  portati  a  idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e
delle   condizioni   richiesti  dalla  legge  o  da  regolamento  per
l'adozione del provvedimento.
  3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le
indicazioni  di  cui  all'art.  8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive  modificazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite
all'atto  della  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di cui
all'art.  7 della citata legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del presente
regolamento.  Per  le  domande o istanze inviate a mezzo del servizio
postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta
e' costituita dall'avviso stesso.
  4.  Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare o
incompleta  ne  viene  data  comunicazione all'istante entro sessanta
giorni,  indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza.
In  questi  casi  il  termine  iniziale decorre dal ricevimento della
domanda regolarizzata o completata.
  5.  Restano  salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere  agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli
articoli  2  e  10  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni  ed integrazioni nonche' il disposto di cui all'art. 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.