Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
  1.  Salvo  che  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente  individuabili,  ai quali dal provvedimento possa derivare
un pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento  mediante  comunicazione  personale contenente, ove gia'
non  rese  note  ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art.   8   della   legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni.   Qualora  per  il  numero  degli  aventi  titolo,  la
comunicazione  personale  risulti,  per  tutti  o per taluni di essi,
impossibile  o  particolarmente  gravosa,  nonche' nei casi in cui vi
siano   particolari   esigenze   di  celerita'  il  responsabile  del
procedimento  procede  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n. 241 e successive modificazioni, mediante forme di
pubblicita'  da  attuarsi  con  l'affissione  e  la  pubblicazione di
apposito  atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, in un
albo istituito nella sede della Autorita'.
  3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento  del  privato  nel  procedimento,  nel  termine di dieci
giorni.
  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.