Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
  1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241  e  successive modificazioni, presso la sede della Autorita' sono
rese  note, mediante l'affissione nell'albo di cui al precedente art.
4, comma 2, o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per
prendere visione degli atti del procedimento.
  2.  Ai  sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241
del  1990,  coloro  che hanno titolo a prendere parte al procedimento
possono  presentare  memorie  e documenti entro un termine pari a due
terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il
procedimento  stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione di
memorie e documenti oltre detto termine non puo' comunque determinare
lo spostamento del termine finale.
  3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve
contenere   tutti  gli  elementi  utili  per  la  individuazione  del
procedimento   al  quale  e'  riferito  l'intervento,  i  motivi,  le
generalita' e il domicilio dell'interveniente.