Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede della Autorita' sono rese note, mediante l'affissione nell'albo di cui al precedente art. 4, comma 2, o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. 3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.