Art. 6. Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve la comunicazione. 2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, con l'Autorita' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, l'Autorita' provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Autorita' dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo. 5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale. 6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o regolamenti dell'Autorita' costituisce altresi' il termine entro il quale l'Autorita' stessa deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.