Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
  1.  I  termini  per  la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla   data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso  di
provvedimenti  recettizi,  alla data in cui il destinatario ne riceve
la comunicazione.
  2.  Ove  nel  corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale
del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo
necessari  per  l'espletamento  delle  fasi  stesse.  A  tal  fine le
amministrazioni  interessate  verificano  d'intesa,  con  l'Autorita'
entro   sessanta   giorni   dall'entrata   in   vigore  del  presente
regolamento,  la  congruita',  per  eccesso  o per difetto, dei tempi
previsti,  nell'ambito  del  termine  finale, per il compimento delle
fasi  medesime.  Ove  dalla  verifica  risulti  la non congruita' del
termine  finale,  l'Autorita'  provvede, nelle forme prescritte, alla
variazione  del  termine,  a meno che lo stesso non sia fissato dalla
legge.
  3.  I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la  loro  scadenza non esonera l'Autorita' dall'obbligo di provvedere
con   ogni   sollecitudine,   fatta   salva  ogni  altra  conseguenza
dell'inosservanza del termine.
  4.  Nei  casi  in  cui il controllo sugli atti dell'amministrazione
procedente  abbia  carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla  fase  di  integrazione  dell'efficacia del provvedimento non e'
computato  ai  fini  del  termine di conclusione del procedimento. In
calce  al  provvedimento  soggetto  al controllo deve essere indicato
l'organo competente al controllo medesimo.
  5.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini indicati per il procedimento principale.
  6.  Quando  la  legge  preveda  che  la domanda dell'interessato si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla  legge  o  regolamenti  dell'Autorita'  costituisce altresi' il
termine  entro  il  quale l'Autorita' stessa deve adottare la propria
determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini
di  silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle
tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.