Art. 7.
        Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni
                 tecniche di organi od enti appositi
  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e  il  parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o
regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16
commi  1  e  4,  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e successive
modificazioni,    l'Autorita'    puo'   procedere   indipendentemente
dall'acquisizione   del   parere.   Qualora   il   responsabile   del
procedimento  ritenga  di  non  avvalersi di tale facolta', partecipa
agli  interessati  la  determinazione  di  attendere il parere per un
ulteriore  periodo  di  tempo,  che  non  viene computato ai fini del
termine  finale  del  procedimento, ma che non puo', comunque, essere
superiore ad altri centottanta giorni.
  2.  Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui
all'art.  17,  commi  1  e  3,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e
successive  modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le
suddette  valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 dello
stesso  art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.
In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche   non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento.