Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16 commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Autorita' puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni. 2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.