Art. 8.
                  Pareri e valutazioni facoltativi
  1.  Quando  l'Autorita'  fuori  dei  casi  di  parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa
al  Consiglio  di  Stato,  il responsabile del procedimento partecipa
tale  determinazione  agli  interessati,  indicandone concisamente le
ragioni.   In   tal   caso,   il  periodo  di  tempo  occorrente  per
l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e'
computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo
sia  reso  nei  termini  di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  2.  L'acquisizione  in  via  facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso in
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.