Art. 4.
  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 gennaio 2000

                                       Il Ministro del lavoro
                                     e della previdenza sociale
                                                Salvi


 Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica
              Amato