Art. 4. Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato