Art. 13. 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: " dal difensore o da altra persona abilitata ". 2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile". 3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo". 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 100 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 100 (Difensore delle altre parti private). - 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 2. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa. 4. Il difensore puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore". - Il testo vigente dell'art. 78 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 78 (Formalita' della costituzione di parte civile). - 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita': a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante; b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. 3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile". - Il testo vigente dell'art. 122 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente. "Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). - 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di ammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e unita agli atti. 2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. 3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge".