Art. 13.
   1.  Al  comma  1  dell'articolo 100 del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le parole: " dal difensore o da altra persona
abilitata ".
   2.  Il  comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "3.  Se  la  procura  non  e'  apposta  in calce o a margine della
dichiarazione  di  parte  civile,  ed  e' conferita nelle altre forme
previste  dall'articolo  100,  commi  1 e 2, essa e' depositata nella
cancelleria  o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione della parte civile".
   3.  Al  comma  1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale,
dopo  il  primo  periodo,  e' inserito il seguente: "Se la procura e'
rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo'
essere autenticata dal difensore medesimo".
   4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure
conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 13:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 100 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  100  (Difensore  delle altre parti private). - 1. La
          parte   civile,   il   responsabile  civile  e  la  persona
          civilmente  obbligata  per  la  pena  pecuniaria  stanno in
          giudizio  col  ministero di un difensore, munito di procura
          speciale  conferita  con  atto pubblico o scrittura privata
          autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
          2. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o
          a  margine  della  dichiarazione  di  costituzione di parte
          civile,  del  decreto di citazione o della dichiarazione di
          costituzione  o  di  intervento  del  responsabile civile e
          della  persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
          In  tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte
          e' certificata dal difensore.
          3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un
          determinato  grado  del  processo,  quando nell'atto non e'
          espressa volonta' diversa.
          4.  Il  difensore  puo' compiere e ricevere, nell'interesse
          della  parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento
          che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In
          ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione
          del  diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente
          il potere.
          5.  Il  domicilio  delle parti private indicate nel comma 1
          per  ogni  effetto  processuale si intende eletto presso il
          difensore".
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 78 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art. 78 (Formalita' della costituzione di parte civile). -
          1.  La  dichiarazione  di  costituzione  di parte civile e'
          depositata  nella  cancelleria  del  giudice  che procede o
          presentata   in   udienza  e  deve  contenere,  a  pena  di
          inammissibilita':
            a) le generalita' della persona fisica o la denominazione
          dell'associazione  o  dell'ente  che  si  costituisce parte
          civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
            b) le  generalita'  dell'imputato nei cui confronti viene
          esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali
          che valgono a identificarlo;
            c) il  nome  e  il  cognome del difensore e l'indicazione
          della procura;
            d)   l'esposizione  delle  ragioni  che  giustificano  la
          domanda;
            e) la sottoscrizione del difensore.
          2.  Se  e'  presentata fuori udienza, la dichiarazione deve
          essere  notificata,  a  cura della parte civile, alle altre
          parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel
          quale e' eseguita la notificazione.
          3.  Se la procura non e' apposta in calce o a margine della
          dichiarazione  di parte civile, ed e' conferita nelle altre
          forme  previste  dall'articolo  100,  commi  1 e 2, essa e'
          depositata   nella  cancelleria  o  presentata  in  udienza
          unitamente  alla  dichiarazione di costituzione della parte
          civile".
          -  Il  testo  vigente dell'art. 122 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente.
          "Art.  122  (Procura  speciale  per determinati atti). - 1.
          Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo
          di  un  procuratore  speciale,  la  procura deve, a pena di
          ammissibilita',  essere  rilasciata  per  atto  pubblico  o
          scrittura  privata autenticata e deve contenere, oltre alle
          indicazioni   richieste   specificamente  dalla  legge,  la
          determinazione  dell'oggetto  per  cui  e'  conferita e dei
          fatti  ai  quali  si riferisce. Se la procura e' rilasciata
          per  scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo'
          essere  autenticata  dal  difensore  medesimo. La procura e
          unita agli atti.
          2.  Per  le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la
          procura  sia  sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella
          circoscrizione  in  cui si procede e sia munita del sigillo
          dell'ufficio.
          3.  Non  e'  ammessa  alcuna  ratifica  degli atti compiuti
          nell'interesse  altrui  senza  procura speciale nei casi in
          cui questa e' richiesta dalla legge".