Art. 2.
   1.   Per   le   cause  attribuite  al  giudice  di  pace  a  norma
dell'articolo  1  e' competente per territorio il giudice di pace del
luogo  in  cui  ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata
dinanzi  a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Restano  salve  le  questioni  relative alla
competenza del giudice originariamente adito.
   2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono
trasmessi  a  cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di
pace  competente  per  territorio  ai  sensi  del  comma 1, non oltre
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La  cancelleria  dell'ufficio  giudiziario  a  cui  il  fascicolo  e'
trasmesso  provvede  d'ufficio  all'iscrizione  della causa a ruolo e
comunica  alle  parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione
fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di
trenta  giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non
puo'  essere  successiva  al  sessantesimo giorno da quella in cui il
fascicolo e' ricevuto.
   3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle
stesse  applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre
1990,  n.353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.534. Le
questioni  relative alla competenza del giudice di pace devono essere
rilevate  nella  prima  udienza dinanzi a questo, che procede a norma
del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.
   4.  Alla  prima  udienza  il  giudice tenta la conciliazione delle
parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
 
          Note all'art. 2.
          -  Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre
          1980,   n.  353  (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo
          civile),  come  notificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.
          534,   convertito   il   legge,   con   modificazioni,  del
          decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante: "Interventi
          urgenti  sul processo civile e sulla disciplina transitoria
          della  legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
          processo".
          "Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti
          alla  data  del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni
          vigenti   anteriormente   a   tale   data,  nonche'  l'art.
          186-quater  del codice di procedura civile. Gli articoli 5,
          40,  commi  terzo,  quarto  e quinto, 42, 181, comma primo,
          186-bis,  186-ter,  295,  336,  comma  secondo,  360, comma
          primo,  361,  comma  primo, 367, comma primo, 371-bis, 373,
          comma  secondo,  375,  comma  primo, 377, 384, comma primo,
          391-bis,  398,  comma  quarto,  495,  525, comma terzo, del
          codice di procedura civile e gli articoli 144-bis 159 delle
          disposizioni   di  attuazione  dello  stesso  codice,  come
          modificati  dalla  presente  legge,  si  applicano anche ai
          giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1993.
          2.  Gli  articoli  282, 283, 337, comma primo, e 431, commi
          quinto  e  sesto,  del  codice  di  procedura  civile, come
          modificati  dalla  presente  legge; si applicano ai giudizi
          iniziati  dopo  il  1o gennaio  1993, nonche' alle sentenza
          pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
          3.  I  giudizi  pendenti  alla data del 30 aprile 1995 sono
          definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore.
          Tuttavia,  i  giudizi  pendenti  dinanzi ai pretore sono da
          quest'ultimo  decisi qualora rientrino nella sua competenza
          ai  sensi  della  nuova  formulazione  dell'articolo  8 del
          codice  di  procedura  civile,  ancorche'  il pretore fosse
          incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
          4.  Ai  giudizi  pendenti  dinanzi al pretore alla data del
          30 aprile  1995,  relativi  alle controversie in materia di
          locazione,  di  comodato  e  di  affitto, si applica l'art.
          447-bis  del  codice  di procedura civile, previa ordinanza
          del  mutamento  di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso
          codice.
          5.  Nei  giudizi  pendenti  alla data del 30 aprile 1995 il
          tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti.
          Per   sopperire   alla   finalita'  dell'esaurimento  delle
          controversie  civili  pendenti, il presidente del tribunale
          puo'  disporre  le  supplenze  di  cui all'articolo 105 del
          regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12, anche in assenza
          delle  condizioni  ivi previste. Tale finalita' costituisce
          particolari  esigenza  di  servizio ai fini della nomina di
          piu'  di due vice-pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
          6.  Il  dirigente  dell'ufficio,  nell'esercizio dei poteri
          previsti   dagli   articoli  14  e  16  del  regio  decreto
          legislativo  31 maggio  1946, n. 511, deve, in particolare,
          sorvegliare  sulla  scrupolosa  osservanza,  da  parte  dei
          magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi
          all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura
          civile e dalle altre leggi vigenti".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  185  del  codice di
          procedura civile:
          "Art.  185  (Tentativo  di  conciliazione).  - Se la natura
          della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima
          udienza,  deve  cercare di conciliare le parti, disponendo,
          quando   occorre,   la   loro  comparizione  personale.  Il
          tentativo   di   conciliazione  puo'  essere  rinnovato  in
          qualunque momento dell'istruzione.
          Quando  le  parti  si  sono  conciliate,  si forma processo
          verbale della convenzione conclusa.
          Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".