Art. 27.
   1. L'articolo 438 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato
puo'  chiedere  che  il processo sia definito all'udienza preliminare
allo  stato  degli  atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del
presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
   2.  La  richiesta  puo' essere proposta, oralmente o per iscritto,
fino  a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli
421 e 422.
   3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo
di  procuratore  speciale  e  la  sottoscrizione e' autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3.
   4.  Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato.
   5.  L'imputato,  ferma  restando  la utilizzabilita' ai fini della
prova  degli  atti  indicati  nell'articolo  442,  comma  1-bis, puo'
subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai
fini  della  decisione.  Il giudice dispone il giudizio abbreviato se
l'integrazione  probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione  e  compatibile  con  le  finalita' di economia processuale
proprie  del  procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed
utilizzabili.  In  tal  caso  il  pubblico  ministero  puo'  chiedere
l'ammissione   di   prova  contraria.  Resta  salva  l'applicabilita'
dell'articolo 423.
   6.  In  caso  di  rigetto  ai sensi del comma 5, la richiesta puo'
essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2".