Art. 36. 1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 2 le parole: " e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso " sono soppresse e dopo le parole: "previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "438, commi 3 e 5,".
Nota all'art. 36: - Il testo vigente dell'art. 458 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1. L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. 2. Se la richiesta e' ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5".