Art. 36.
   1.  All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
   b)  al comma 2 le parole: " e il pubblico ministero ha espresso il
proprio  consenso  " sono soppresse e dopo le parole: "previste dagli
articoli" sono inserite le seguenti: "438, commi 3 e 5,".
 
          Nota all'art. 36:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 458 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.   458   (Richiesta  di  giudizio  abbreviato).  -  1.
          L'imputato,  a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio
          abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le
          indagini  preliminari  la  richiesta,  con  la  prova della
          avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni
          dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
          2. Se  la  richiesta  e'  ammissibile, il giudice fissa con
          decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima
          al  pubblico  ministero,  all'imputato, al difensore e alla
          persona  offesa.  Al  giudizio si applicano le disposizioni
          previste dagli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443.
          3. Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          quando   il   giudizio   immediato   e'   stato   richiesto
          dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5".