Art. 44.
   1.  Il  libro  ottavo del codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
                "LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI
              AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONE GENERALE
   Art.   549.  -  (Norme  applicabili  al  procedimento  davanti  al
tribunale  in composizione monocratica) - 1. Nel procedimento davanti
al  tribunale  in composizione monocratica, per tutto cio' che non e'
previsto  nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le
norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
                              TITOLO II
                    CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
   Art.  550.  -  (Casi  di  citazione  diretta  a  giudizio) - 1. Il
pubblico  ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta
a  giudizio  quando  si  tratta  di contravvenzioni ovvero di delitti
puniti  con  la  pena  della  reclusione  non superiore nel massimo a
quattro  anni,  anche  congiunta  a pena pecuniaria. Si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per
la   determinazione   della   pena   si   osservano  le  disposizioni
dell'articolo 4.
   2.  La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede
per uno dei seguenti reati:
   a)   violenza   o   minaccia  a  un  pubblico  ufficiale  prevista
dall'articolo 336 del codice penale;
   b)  resistenza  a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337
del codice penale;
   c)  oltraggio  a  un  magistrato  in  udienza  aggravato  a  norma
dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
   d)  violazione  di  sigilli  aggravata  a norma dell'articolo 349,
secondo comma, del codice penale;
   e)  rissa  aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del
codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno
sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
   f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
   g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
   3.  Se  il  pubblico  ministero  ha esercitato l'azione penale con
citazione  diretta  per  un  reato per il quale e' prevista l'udienza
preliminare  e  la  relativa  eccezione  e' proposta entro il termine
indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza
la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
   Art.  551. - (Procedimenti connessi) - 1. Nel caso di procedimenti
connessi,  se  la  citazione  diretta  a giudizio e' ammessa solo per
alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta
di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.
   Art.  552.  - (Decreto di citazione a giudizio) - 1. Il decreto di
citazione a giudizio contiene:
   a)  le  generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che  valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti
private, con l'indicazione dei difensori;
   b)   l'indicazione   della   persona   offesa,   qualora   risulti
identificata;
   c)  l'enunciazione  del  fatto,  in  forma chiara e precisa, delle
circostanze   aggravanti   e   di   quelle   che  possono  comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge;
   d)  l'indicazione  del  giudice competente per il giudizio nonche'
del   luogo,   del   giorno   e   dell'ora  della  comparizione,  con
l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo sara' giudicato in
contumacia;
   e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di
fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
   f)  l'avviso  che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato,
prima  della  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento di primo
grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444
ovvero presentare domanda di oblazione;
   g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e'
depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i
loro  difensori  hanno  facolta'  di  prenderne visione e di estrarne
copia;
   h)   la   data  e  la  sottoscrizione  del  pubblico  ministero  e
dell'ausiliario che lo assiste.
   2.  Il  decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo
certo  ovvero  se  manca  o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti  previsti  dalle  lettere  c), d), e) ed f) del comma 1. Il
decreto  e'  altresi'  nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo  415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio  ai  sensi  dell'articolo  375,  comma 3, qualora la
persona  sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine
di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
   3.  Il  decreto  di  citazione  e' notificato all'imputato, al suo
difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data
fissata  per  l'udienza  di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui
deve  essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque
giorni.
   4.  Il  decreto  di citazione e' depositato dal pubblico ministero
nella    segreteria    unitamente    al   fascicolo   contenente   la
documentazione,  gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma
2.
   Art.  553.  -  (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di
comparizione  in  dibattimento)  -  1. Il pubblico ministero forma il
fascicolo  per  il  dibattimento  e  lo  trasmette  al giudice con il
decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
   Art.  554.  (Atti  urgenti)  -  1.  Il  giudice  per  le  indagini
preliminari  e'  competente  ad  assumere  gli  atti  urgenti a norma
dell'articolo  467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il
decreto,   unitamente  al  fascicolo  per  il  dibattimento,  non  e'
trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.
   Art.  555.  -  (Udienza  di comparizione a seguito della citazione
diretta)  -  1.  Almeno  sette  giorni  prima  della data fissata per
l'udienza   di   comparizione,   le   parti   devono,   a   pena   di
inammissibilita',  depositare  in cancelleria le liste dei testimoni,
periti   o   consulenti   tecnici   nonche'  delle  persone  indicate
nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
   2.   Prima  della  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento,
l'imputato  o  il  pubblico  ministero  puo'  presentare la richiesta
prevista  dall'articolo  444,  comma  1;  l'imputato,  inoltre,  puo'
richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
   3. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica
se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad
accettare la remissione.
   4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione
di  apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare
e  chiedono  l'ammissione  delle  prove;  inoltre,  le  parti possono
concordare  l'acquisizione  al  fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti   nel  fascicolo  del  pubblico  ministero,  nonche'  della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
   5.  Per  tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano
le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
                             TITOLO III
                        PROCEDIMENTI SPECIALI
   Art.  556.  -  (Giudizio  abbreviato  e applicazione della pena su
richiesta)  - 1 Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della
pena  su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei
titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
   2.  Se  manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi,
le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558. comma 8.
   Art.  557.  -  (Procedimento  per  decreto)  -  1.  Con  l'atto di
opposizione  l'imputato  chiede  al giudice di emettere il decreto di
citazione   a   giudizio  ovvero  chiede  il  giudizio  abbreviato  o
l'applicazione  della  pena  a  norma  dell'articolo  444  o presenta
domanda di oblazione.
   2.  Nel  giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo'
chiedere  il  giudizio  abbreviato;  o  l'applicazione  della pena su
richiesta,  ne'  presentare  domanda  di  oblazione. In ogni caso, il
giudice revoca il decreto penale di condanna.
   3.  Si  osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in
quanto applicabili.
   Art.  558. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) - 1.
Gli  ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto  in  flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo
conducono  direttamente  davanti  al  giudice del dibattimento per la
convalida  dell'arresto  e  il contestuale giudizio, sulla base della
imputazione  formulata  dal  pubblico  ministero.  In tal caso citano
anche  oralmente  la  persona  offesa  e  i  testimoni  e avvisano il
difensori  di  fiducia  o, in mancanza, quello designato di ufficio a
norma dell'articolo 97, comma 3.
   2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in  consegna  l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano
l'arrestato  all'udienza  che  il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto.  Non  si applica la disposizione prevista dall'articolo
386, comma 4.
   3.  Il  giudice  al  quale  viene presentato l'arrestato autorizza
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e
quindi sente l'arrestato, per la convalida dell'arresto.
   4.  Se  il  pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza
sia  posto  a  sua  disposizione  a  norma dell'articolo 386, lo puo'
presentare  direttamente  all'udienza,  in  stato  di arresto, per la
convalida   e   il   contestuale   giudizio,  entro  quarantotto  ore
dall'arresto.  Se  il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta
del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive
quarantotto   ore.   Si   applicano   al  giudizio  di  convalida  le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
   5.  Se  l'arresto  non  e' convalidato, il giudice restituisce gli
atti  al  pubblico  ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio
direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
   6.  Se  l'arresto  e' convalidato a norma dei commi precedenti, si
procede immediatamente al giudizio.
   7  L'imputato  ha facolta' di chiedere un termine per preparare la
difesa  non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale   facolta',   il   dibattimento   e'  sospeso  fino  all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
   8.  Subito  dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su
richiesta.  In  tal  caso  il  giudizio si svolge davanti allo stesso
giudice  del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
   9.  Il  pubblico  ministero  puo', altresi', procedere al giudizio
direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449. commi 4 e 5.
                              TITOLO IV
                            DIBATTIMENTO
   Art.  559.  - (Dibattimento) -1. Il dibattimento si svolge secondo
le  norme  stabilite  per  il  procedimento  davanti  al tribunale in
composizione collegiale, in quanto applicabili.
   2.  Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di
udienza  e'  redatto  soltanto  in  forma  riassuntiva se le parti vi
consentono e il. giudice non ritiene necessaria la redazione in forma
integrale.
   3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti  tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle
parti  private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su
concorde   richiesta   delle  parti,  l'esame  puo'  essere  condotto
direttamente  dal  giudice  sulla  base delle domande e contestazioni
proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
   4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta
dal  presidente  del  tribunale  previa  menzione  della  causa della
sostituzione ".