Art. 55. 1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice".
Nota all'art. 55: - Il testo vigente dell'art. 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legisaltivo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 159 (Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio). - 1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto. 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'art. 444, comma 1, del codice".