Art. 55.
   1.  Il  comma  2  dell'articolo  159 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal
seguente:
   "2.  Il  pubblico  ministero, nel decreto di citazione a giudizio,
puo'  manifestare  il proprio consenso all'applicazione della pena su
richiesta,  indicando  gli elementi previsti dall'articolo 444, comma
1, del codice".
 
          Nota all'art. 55:
          - Il testo vigente dell'art. 159 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvato  con decreto legisaltivo 28 luglio 1989,
          n.  271,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.   159  (Indicazione  dei  procedimenti  speciali  nel
          decreto  di  citazione  a  giudizio).  -  1. Nel decreto di
          citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali,
          e  i  relativi  articoli  di  legge,  che  possono  trovare
          applicazione nel caso concreto.
          2. Il  pubblico  ministero,  nel  decreto  di  citazione  a
          giudizio,    puo'    manifestare    il   proprio   consenso
          all'applicazione  della  pena  su  richiesta, indicando gli
          elementi previsti dall'art. 444, comma 1, del codice".