Art. 6.
   1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374. e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   " Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di
tutti  gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di
pace,  ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti
di  precetto,  provvedono  gli  ufficiali  giudiziari,  gli  aiutanti
ufficiali  giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i
comuni  compresi  nella  circoscrizione  del  giudice di pace, fino a
esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
   2.  Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione
di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio
di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  15 dicembre 1959, n.1229, e successive
modificazioni".
   2.  Gli  articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o
febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.
   3.  I  messi del giudice di pace continueranno a operare presso le
sedi del giudice di pace.
 
          Nota all'art. 6:
          -  Il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946,
          n.  122, reca: "Modificazioni alla competenza degli uscieri
          addetti   agli  uffici  di  conciliazione  e  miglioramenti
          economici a favore dei medesimi".